Inderogabilità dei minimi tabellari e fase decisionale nella liquidazione delle spese processuali (Cass. civ. Sez. V n. 34695 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la discussione orale e il deposito della nota spese rientrano nella fase decisionale di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55 del 2014, anche in assenza del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La regola dell’inderogabilità dei minimi tabellari, introdotta dalla modifica operata dal d.m. n. 37/2018, opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, essendo le tabelle professionali norme sostanziali e non processuali, con l’unico limite della definitività della statuizione sulle spese. In presenza di nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può procedere a una liquidazione globale forfetaria inferiore agli importi esposti senza motivare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l’intimazione di pagamento notificata nel 2017 dal concessionario della riscossione, relativa a due cartelle emesse per un importo complessivo di oltre un milione di euro. Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate e Riscossione annullava in autotutela l’atto impugnato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava l’ente impositore al pagamento delle spese, liquidate in misura ridotta rispetto ai minimi tabellari. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello del contribuente e compensava le spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e resistito dall’ente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava il mancato riconoscimento dei compensi per la fase decisionale. La Corte accoglie la doglianza richiamando il tenore dell’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55 del 2014, che ricomprende nella fase decisionale le precisazioni delle conclusioni, la discussione orale, il deposito e l’esame delle note spese, nonché l’esame del provvedimento conclusivo. Ne deriva che tali attività rientrano nella fase decisionale anche quando non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica. Il giudice di merito ha quindi errato nel ritenere assente la fase decisionale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la riduzione dei compensi al di sotto dei minimi tabellari. La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina: il d.m. n. 55/2014, nella formulazione originaria, ammetteva la deroga ai minimi purché motivata; il d.m. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, ha soppresso l’inciso «di regola» e ha sancito l’inderogabilità, con riduzione non superiore al 50% rispetto al valore medio. La modifica è stata interpretata come eliminazione del potere del giudice di scendere sotto i minimi tariffari.

Tale inderogabilità è ritenuta coerente con la disciplina euro-unitaria in tema di concorrenza, accesso al mercato e libera prestazione dei servizi, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, causa C-35/1999; sentenza 427/2017). Le restrizioni alla concorrenza sono conformi se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi, identificati nella trasparenza, nell’efficienza del sistema e nella tutela del diritto di difesa.

Quanto all’applicazione nel tempo, la Corte afferma che le tabelle professionali non sono norme processuali soggette all’art. 5 cod. proc. civ., ma norme sostanziali (richiamando Sez. 6-2 n. 5991 del 2020; Sez. 3 n. 5065 del 2009); secondo l’art. 6 del d.m. n. 37/2018 la disciplina sopravvenuta si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. L’inderogabilità dei minimi opera pertanto retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sub iudice, con l’unico limite della definitività della statuizione sulle spese (Sez. 2 n. 14146 del 27/05/2025). La Corte ribadisce inoltre l’onere di motivazione in presenza di nota spese specifica (Sez. 3 ord. n. 19718 del 16/07/2025; Sez. 2 ord. n. 22762 del 27/07/2023) e l’inderogabilità dei minimi (Sez. 2 n. 9815 del 13/04/2023).

Il terzo motivo, relativo al contributo unificato, è invece rigettato: l’obbligazione ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002 grava «in ogni caso» sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, è sottratta alla disponibilità del giudice e non richiede alcuna pronuncia espressa (Sez. 3 ord. n. 25611 del 18/09/2025). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per la nuova liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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