Condizione sospensiva e inerzia del debitore: onere della prova a carico dell’attore (Cass. civ. Sez. II n. 12937 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazione sottoposta a condizione sospensiva rimessa al comportamento volontario di una delle parti, la finzione di avveramento prevista dall’art. 1359 cod. civ. presuppone che l’evento sia mancato per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento. Spetta alla parte interessata allegare e provare che l’altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, poiché l’adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto. Il mero mancato esperimento di iniziative di sollecito verso la pubblica amministrazione inerte non integra, di per sé, quella prova: la condotta omissiva del debitore può invece rilevare quale violazione dei doveri di buona fede nella pendenza della condizione, ma solo se sia stata formulata la relativa domanda.
Il Fatto
Con atto del 1982 la venditrice alienava a una società un terreno, parte del quale il programma di fabbricazione destinava a strada comunale. Contestualmente, con scrittura privata integrativa, le parti convenivano che l’acquirente, in caso di esproprio dell’area, avrebbe versato all’alienante l’indennità percepita, al netto di quanto già corrisposto in sede di compravendita, e si impegnava a essere parte diligente affinché il Comune pagasse l’indennizzo.
Il progetto di lottizzazione presentato dall’acquirente ottenne i pareri e i nulla-osta necessari, ma non fu mai approvato con delibera comunale; nel frattempo il nuovo piano regolatore resse il terreno interamente edificabile. La venditrice, ritenuta non avverata la condizione, chiese il pagamento della differenza di valore e la condanna alla realizzazione della strada. Domanda rigettata in primo grado e in appello; la venditrice ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo è inammissibile per novità. La ricorrente sostiene che l’obbligo dell’acquirente non si esaurisse nella presentazione dell’istanza di lottizzazione, ma si estendesse al risultato dell’effettiva destinazione a strada dell’area, invocando l’art. 1363 cod. civ. sull’interpretazione complessiva delle clausole. La sentenza impugnata non contiene alcun cenno a tale tesi; la ricorrente non indica in quali atti del giudizio di appello e in quali termini l’abbia dedotta.
La Corte richiama il principio per cui, prospettando questioni non menzionate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, allegarne la deduzione dinanzi al giudice di merito e indicare lo specifico atto processuale, onde consentire il controllo ex actis. I motivi devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa in sede di legittimità la prospettazione di temi nuovi (richiamate Cass. Sez. 2 n. 20694 del 2018, Cass. Sez. 6-1 n. 15430 del 2018, Cass. Sez. 1 n. 23675 del 2013).
Il terzo motivo è parimenti inammissibile sotto due profili. Anzitutto, sotto la rubrica della violazione di legge, mira in realtà a denunciare l’omesso esame della condotta dell’acquirente quanto al mancato esperimento di solleciti verso il Comune: il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, poiché la sentenza d’appello ha integralmente confermato quella di primo grado.
Nel merito, anche applicando in termini favorevoli alla ricorrente la finzione dell’art. 1359 cod. civ., resta ferma la regola per cui spetta alla parte interessata la prova che l’altra abbia impedito l’avveramento della condizione. La ricorrente non allega la prova che la mancanza di solleciti abbia escluso l’espropriazione e impedito l’evento. La condotta omissiva del debitore potrebbe rilevare solo quale violazione dei doveri di buona fede nella pendenza della condizione, domanda però mai formulata (richiamate Cass. Sez. 6-2 n. 31728 del 2021, Cass. Sez. 2 n. 23417 del 2019).
Il rigetto del secondo e del terzo motivo travolge il primo, che censura un’autonoma ratio decidendi riferita al permanere della discrezionalità amministrativa in materia urbanistica. Quando la decisione si fonda su più ragioni distinte e autonome, la ritenuta infondatezza delle censure a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze sulle altre (richiamate Cass. Sez. 3 n. 5102 del 2024, Cass. Sez. 5 n. 11493 del 2018). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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