Consegna di contanti al promotore finanziario e concorso di colpa dell’investitore (Cass. civ. Sez. I n. 14009 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’intermediario preponente per i danni arrecati dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidate viene meno quando il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice connotata da anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Tale contegno anomalo può essere valutato quale fatto colposo concorrente ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., in funzione di diminuzione del risarcimento. In presenza di una condotta che violi specifici obblighi, come il divieto di consegnare denaro contante al consulente, il giudice deve operare un apprezzamento specifico delle ragioni per cui l’anomalia non elida il nesso di occasiona­lità necessaria. Il contributo causale dell’investitore va escluso nei soli casi in cui le sue condotte non derivino da caso fortuito, forza maggiore o condotte fraudolente dell’intermediario non percepibili con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

Un investitore aveva sottoscritto, per il tramite di un promotore finanziario incaricato da una società di intermediazione, due contratti di gestione patrimoniale e di acquisto di prodotti finanziari. Il promotore gli consegnava costantemente rendiconti dei versamenti con l’indicazione dei rendimenti; divenuto irreperibile, l’investitore apprendeva che a suo nome risultavano investimenti per appena euro 11.500,00 e che le rendicontazioni ricevute erano false.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria dell’investitore, condannando in solido la società e il promotore, e la domanda di manleva della società. La Corte di appello di Firenze aveva respinto il gravame della società. Questa propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi — nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’efficacia della sentenza di patteggiamento — sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva fondato la decisione su prove documentali e orali, non su articoli di stampa o sulla mancata contestazione, e aveva attribuito alla sentenza di patteggiamento valore meramente indiziario, senza invertire l’onere probatorio.

Il quarto motivo è invece fondato. La Corte territoriale aveva escluso il concorso di colpa del danneggiato ritenendo che i fatti dedotti non dimostrassero condotte di collusione o comunque anomale. La Corte di cassazione ribadisce che la responsabilità del preponente viene meno in presenza di una condotta agevolatrice dell’investitore connotata da anomalia, valutabile quale fatto colposo concorrente ex art. 1227 cod. civ. (richiamate Cass. n. 28634 del 2020, Cass. n. 25374 del 2018, Cass. n. 22956 del 2015, Cass. n. 27925 del 2013).

Quanto alla violazione delle modalità di corresponsione al promotore dell’equivalente pecuniario dei titoli, la Corte osserva che essa di regola non integra un addebito di colpa a carico dell’investitore, ma diversa conclusione si impone se la condotta presenta connotati di anomalia. Assumono rilievo elementi presuntivi come il numero o la ripetizione delle operazioni irregolari, il valore complessivo, l’esperienza acquisita, la conoscenza dell’iter sottoscrittivo e le condizioni culturali e socio-economiche (richiamate Cass. n. 4037 del 2016, Cass. n. 6829 del 2011, Cass. n. 1741 del 2011).

In presenza di una condotta che violi norme contenenti specifici obblighi, quale il divieto di consegnare denaro contante, il giudice è tenuto a un apprezzamento specifico delle ragioni per cui l’anomalia non elide il nesso di occasionalità necessaria (richiamate Cass. n. 11240 del 2025 e Cass. n. 31894 del 2023). La Corte condivide l’indirizzo secondo cui la rilevanza delle condotte anomale non è limitata alla violazione di norme giuridiche, ma si estende alla violazione delle regole generali di diligenza, in coerenza con il principio di solidarietà dell’art. 2 Cost. (richiamate Cass. n. 34886 del 2021, Cass. n. 9315 del 2019, Cass. n. 2480 del 2018, Cass. n. 11698 del 2014). Il contributo causale va escluso solo se le condotte non derivino da caso fortuito, forza maggiore o condotte fraudolente dell’intermediario non percepibili con l’ordinaria diligenza.

La Corte di appello, escludendo apoditticamente il contributo causale pur in presenza della dedotta consegna di denaro contante in violazione dell’art. 31, comma 2-bis, t.u.f., non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La sentenza è dunque cassata con riferimento al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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