Appello tributario, specificità dei motivi e disconoscimento generico delle copie (Cass. civ. Sez. V n. 198 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, posta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è di stretta interpretazione, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. È sufficiente che l’atto di gravame esprima in modo chiaro e univoco, anche in forma sommaria, la volontà di contestare la decisione di primo grado, potendo gli elementi di specificità ricavarsi dall’intero atto nel suo complesso. Non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata trattazione espressa di un’eccezione, quando la decisione adottata nel merito ne comporti la reiezione implicita, con essa incompatibile. La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia, come il disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ., è efficace solo se chiara e circostanziata, con indicazione specifica del documento e degli aspetti contestati.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa all’importo portato da una cartella della quale la società contribuente sosteneva la mancata notifica. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo regolare la notifica eseguita a mezzo posta: la ricevuta di ritorno risultava sottoscritta da persona presente all’indirizzo del destinatario e qualificatasi come addetta alla ricezione, con il numero della cartella stampigliato sull’avviso.

La CTR aveva inoltre considerato privo di specificità il disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento operato dalla contribuente, e tempestiva la produzione documentale dell’agente. Avverso tale statuizione la società propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resistono con separati controricorsi l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. La Corte lo dichiara inammissibile per carenza di autosufficienza: la ricorrente non aveva riportato, neppure per relationem, il contenuto dell’atto di appello che assumeva generico. Il motivo è altresì manifestamente infondato, poiché la stessa sentenza impugnata dà atto dei motivi di appello, specifici, proposti dall’agente della riscossione e dall’Agenzia.

La Corte richiama il proprio orientamento costante: nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ. Deve consentirsi l’effettività del sindacato sul merito ogni volta che l’atto esprima la volontà di contestare la decisione di primo grado. L’indicazione dei motivi non richiede una rigorosa enunciazione delle ragioni, ma un’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle doglianze.

Il secondo motivo, che lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, è infondato. Ad integrare il vizio non basta la mancanza di un’espressa statuizione: la decisione di accoglimento dell’appello implica necessariamente il rigetto della questione preliminare, configurandosi una statuizione implicita di rigetto incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Il terzo motivo, sulla disciplina del disconoscimento, è inammissibile sotto più profili. La CTR aveva dato atto che il disconoscimento era stato effettuato anche ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., e non solo dell’art. 2719 cod. civ. La ratio decidendi risiedeva comunque nell’aspecificità della contestazione, irrilevante essendo la norma invocata. La contestazione della conformità all’originale non può avvenire con clausole generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato.

Il quarto motivo, sulla mancanza del nominativo del destinatario sull’avviso di ricevimento, è inammissibile perché non si confronta con l’accertamento in fatto dei giudici di appello, che avevano ritenuto superflua l’indicazione essendo stampigliato il numero della cartella. La consegna all’incaricato del destinatario risulta dall’avviso, che fa piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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