Prova nuova indispensabile in appello e nullità del lodo non riassunto (Cass. civ. Sez. I n. 196 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, consente la produzione di documenti nuovi quando questi siano indispensabili ai fini della decisione. L’indispensabilità opera come requisito autonomo e sufficiente, a prescindere dall’accertata impossibilità di produzione in primo grado e dall’eventuale negligenza della parte. L’eccezione di nullità del titolo posto a fondamento della domanda è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice di appello o di cassazione, purché i fatti costitutivi risultino ex actis. Il lodo arbitrale dichiarato esecutivo, cassata con rinvio la pronuncia di nullità e non riassunto il giudizio, perde efficacia: la mancata riassunzione comporta l’estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ. e travolge la decisione degli arbitri.

Il Fatto

Un lodo arbitrale del 1993 condannò la Regione Siciliana al pagamento di una somma in favore di una società, subentrata per incorporazione. Il lodo fu poi dichiarato nullo dalla Corte d’appello di Roma; quella sentenza fu cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, ma il giudizio di rinvio non venne riassunto.

La società ottenne un decreto ingiuntivo contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che propose opposizione. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione; la Corte d’appello di Roma, all’esito del gravame del Ministero, accolse invece l’opposizione e revocò il decreto, rilevando che la mancata riassunzione aveva fatto perdere al lodo ogni effetto. La società ricorse per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della specificità del motivo di appello. Il Ministero, con la comparsa conclusionale di primo grado, aveva sollevato l’eccezione di nullità del lodo e prodotto la relativa documentazione. Il giudice di prime cure l’aveva ritenuta tardiva e inammissibile. La ricorrente sosteneva che il motivo d’appello, lamentando una omessa pronuncia, fosse generico e non contestasse la statuizione di tardività.

La Corte ritiene il motivo ammissibile ma infondato. Il Ministero aveva contestato la statuizione non solo sul piano formale, ma nel merito, dolendosi che il Tribunale non avesse considerato il fatto che esso era estraneo al giudizio in cui era emersa l’inesistenza del lodo. La critica era dunque sufficientemente specifica, alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 36481 del 2022 e n. 27199 del 2017 sull’art. 342 cod. proc. civ., che impone una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni del primo giudice.

Quanto alla nullità del titolo, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26242 del 2014: le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado possono essere rilevate in appello o in cassazione, purché i fatti costitutivi siano ritualmente allegati. La regola vale anche per il lodo dichiarato esecutivo, titolo di formazione giudiziale. L’eccezione, in quanto volta a contestare la validità del titolo, è eccezione in senso lato, rilevabile officiosamente ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ.

Il secondo motivo investe la produzione documentale in appello. La Corte ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite n. 10790 del 2017, condiviso dal Procuratore generale: nel regime previgente l’indispensabilità del documento costituisce requisito necessario e sufficiente per la producibilità in appello, indipendentemente dall’incolpevolezza della mancata produzione in primo grado. Se si esigesse anche l’impossibilità, la riforma del 2012 sarebbe priva di portata innovativa. La Corte distingue il proprio caso dalla Sez. 3 n. 11804 del 2021, richiamata dalla ricorrente: qui non vi è alcuna prova dichiarata inammissibile in primo grado, né la produzione risulta specificamente individuata. La decisione impugnata si fonda, in ogni caso, su un fatto pacifico — la mancata riassunzione del giudizio di rinvio — e non sull’annullamento del lodo.

Sul punto la Corte precisa che il lodo dichiarato esecutivo assume valore di sentenza. Cassata con rinvio la pronuncia dichiarativa di nullità, la mancata riassunzione determina l’estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ. e travolge la decisione degli arbitri, che non conserva validità (Sez. 1 n. 10456 del 1996). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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