Sgravio e cessazione materia contendere non fanno giudicato sul ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 20300 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza di una sentenza favorevole al contribuente, e la mancata impugnazione della pronuncia che abbia conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere, non comportano di per sé alcun effetto di acquiescenza né di giudicato esterno nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto presupposto. Tali atti sono di regola funzionali solo ad evitare un aggravamento delle spese processuali nel giudizio sul ruolo. L’iscrizione a ruolo e la cartella divengono invece illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, poiché quella pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo della pretesa tributaria. Ove la definitività dell’accertamento consegua all’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, trova applicazione il termine decadenziale di notifica della cartella previsto dall’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a titolo di imposta straordinaria sui beni di lusso, dovuta in relazione a un pregresso avviso di accertamento. L’atto impositivo era stato annullato in appello per maturata decadenza, ma la pronuncia era stata cassata con rinvio e il giudizio si era estinto per mancata riassunzione.

Nel frattempo l’amministrazione aveva emesso una prima cartella, poi sgravata dopo l’accoglimento dell’appello; il giudice adito aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, decisione non impugnata. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, aveva accolto l’appello del contribuente avverso la cartella successiva, ravvisando nel giudicato formatosi sulla cessazione un limite alla nuova iscrizione a ruolo. L’Agenzia ricorre per cassazione; il contribuente propone ricorso incidentale per omesso esame dell’eccezione di decadenza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è manifestamente fondato. La Corte richiama il principio, già affermato in plurime decisioni (Cass. n. 18976 del 2019, Cass. n. 6334 del 2016, Cass. n. 21590 del 2015, Cass. n. 24064 del 2012), secondo cui lo sgravio disposto in provvisoria ottemperanza di sentenza favorevole al contribuente e la mancata impugnazione della pronuncia di cessazione della materia del contendere non producono acquiescenza né giudicato esterno nel giudizio sull’atto presupposto.

Il giudice del gravame ha quindi errato nel riconoscere efficacia espansiva al giudicato formatosi sulla riscossione provvisoria. Gli àmbiti di cognizione del giudice tributario restano distinti e afferiscono ai vizi propri di ciascun atto impugnato, salvo l’effetto di trascinamento dei vizi conseguente all’omessa notifica dell’atto presupposto.

La Corte ribadisce inoltre che l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, poiché quella pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo della pretesa (Cass. n. 22938 del 2020; Cass. Sez. U. n. 758 del 2017). Nella specie, lo sgravio adottato su istanza di autotutela del contribuente costituiva doveroso adempimento a fronte di una pronuncia di annullamento, seppur non passata in cosa giudicata.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ritiene di poter decidere nel merito l’eccezione di decadenza asseritamente omessa dal giudice di appello, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. La definitività dell’avviso è conseguita all’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, con applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973. Computato il termine annuale di riassunzione con il periodo feriale di 46 giorni, l’estinzione si è prodotta il 29 gennaio 2009, sicché la notifica andava eseguita entro il 31 dicembre 2011: la notifica del 10 marzo 2011 è dunque tempestiva.

La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente è rigettato.

Nota della Redazione

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