Elenchi lavoratori agricoli: decadenza da pubblicazione telematica e spese irripetibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 271 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza per l’impugnazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli decorre dalla pubblicazione telematica degli stessi nel sito istituzionale dell’INPS, che integra gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e costituisce forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine decadenziale, in linea con il contemperamento tra efficienza amministrativa e conoscibilità del provvedimento. Nel giudizio promosso per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, in cui il diritto alla prestazione sia oggetto diretto della domanda, trova applicazione l’art. 152 att. c.p.c., con conseguente irripetibilità delle spese, anche quando l’accertamento presupposto riguardi il rapporto di lavoro. La sopravvenienza dell’indirizzo giurisprudenziale in corso di causa giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La lavoratrice agiva in giudizio per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2001, per 102 giornate, e per contestare la richiesta dell’INPS di restituzione dell’indennità di disoccupazione agricola percepita per il 2011. Il Tribunale di Patti, con sentenza del 2018, aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 530/2019, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda e condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite.
La corte territoriale aveva ritenuto che il termine di decadenza previsto dall’art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, decorresse dalla pubblicazione degli elenchi in albo comunale, affermando la natura sostanziale della decadenza in linea con Cass. n. 10393/2000 e Cass. n. 13381/2004. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione per tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, richiamando la ricostruzione già operata da Sez. L n. 37974 del 28/12/2022. Il diritto alle prestazioni previdenziali è subordinato allo svolgimento effettivo dell’attività per un numero minimo di giornate coperte da contribuzione e all’iscrizione negli elenchi nominativi previsti dall’art. 12 r.d. n. 1949/1940. L’iscrizione espleta una funzione di agevolazione probatoria che viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo ispettivo, disconosca il rapporto, gravando sul lavoratore l’onere probatorio (Cass. n. 7845 del 2003 e successive conformi).
Il sistema è stato inciso dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011. Il comma 6 ha introdotto l’art. 12-bis r.d. n. 1949/1940, stabilendo che per le giornate successive al 31 dicembre 2010 gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica nel sito dell’INPS entro il mese di marzo dell’anno successivo. Il comma 7 ha soppresso gli elenchi trimestrali e previsto che, in caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale, l’INPS provveda alla notifica mediante la pubblicazione di appositi elenchi trimestrali di variazione con le stesse modalità telematiche.
La Corte richiama Corte cost. n. 45 del 2021, secondo cui il sistema di notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito INPS costituisce forma di pubblicità idonea a integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale, avendo il legislatore contemperato l’esigenza di efficienza amministrativa con la garanzia di adeguata conoscibilità del provvedimento.
Il primo motivo è ritenuto non decisivo: anche a non computare il termine dalla pubblicazione degli elenchi cartacei, lo stesso andrebbe computato comunque dal 2014, anno della pubblicazione telematica invocata dalla stessa parte. Il documento INPS, sottoscritto ritualmente, reca la dicitura relativa al periodo di pubblicazione, con valore di rappresentazione meccanica ex art. 2712 c.c. (Sez. III n. 17810 del 26/08/2020), non espressamente disconosciuta. Il termine decadenziale risulta dunque decorso, essendo il ricorso introduttivo del 2017.
Il secondo motivo è inammissibile, perché non deduce un fatto non valutato ma censura il valore probatorio di un documento in atti. È invece fondato il terzo motivo: la giurisprudenza, assestatasi in corso di causa, ha affermato l’applicabilità dell’art. 152 att. c.p.c. ai giudizi promossi per prestazioni previdenziali in cui il diritto alla prestazione sia oggetto diretto della domanda, pur quale conseguenza di un diverso accertamento del rapporto (Cass. n. 1971/2023, 6572/2023, 37973/2022). La sentenza è cassata in parte qua senza rinvio, con spese irripetibili; la sopravvenienza dell’indirizzo giustifica la compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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