CIGS a zero ore senza rotazione: criteri sindacali e insindacabilità del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14480 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione a zero ore dei lavoratori, i criteri di scelta adottati dal datore di lavoro non possono considerarsi generici o illegittimi ove siano stati condivisi ex ante con le organizzazioni sindacali e risultino coerenti con le esigenze tecniche, produttive e organizzative poste alla base della procedura. La rotazione in CIG opera tra lavoratori fungibili e non può estendersi a posizioni professionali infungibili. Il giudice di legittimità, nel valutare la specificità dei criteri e l’infungibilità delle mansioni, non può sostituirsi alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla scorta dell’istruttoria, degli accordi negoziali e degli atti della procedura.
Il Fatto
La lavoratrice aveva adito il giudice chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della propria collocazione in CIGS a zero ore, disposta dalla società datrice di lavoro nel contesto di una procedura di riorganizzazione aziendale. Il Tribunale di Parma aveva inizialmente accolto la pretesa. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda e dichiarato assorbito l’appello incidentale.
Avverso la sentenza di appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla pretesa genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in sospensione a zero ore e sulla loro mancata verifica ex ante. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda sull’assunto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto non generici i criteri di scelta sulla base di una valutazione compiuta ex post, in contrasto con la regola che impone che la coerenza e la corrispondenza dei criteri siano verificabili in astratto e ex ante. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223/1991 e dell’art. 5 della legge n. 164/1975.
La Corte muove dalla premessa, conforme alla giurisprudenza di legittimità, che la rotazione in CIG debba avvenire tra soggetti fungibili e non possa operare tra lavoratori che tali non siano. La Corte d’appello aveva accertato, con motivazione puntuale, che la collocazione a zero ore era avvenuta sulla base di criteri congrui e a carattere generale, in ragione dell’infungibilità di alcune posizioni professionali e del loro collegamento con le esigenze tecniche, produttive e organizzative, con i costi e con la riorganizzazione aziendale.
La selezione era stata quindi operata attraverso una valutazione complessa e combinata di criteri diversi, in conformità alle prescrizioni di legge e ai criteri formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando sul punto Cassazione n. 2878/2007, che ai fini della rotazione pone il criterio ancora più stringente delle mansioni identiche. Ne deriva che i criteri adottati non possono dirsi generici, illegittimi o non verificabili ex ante, né lesivi delle prerogative sindacali.
Assume rilievo centrale l’accordo sindacale del 25 novembre 2011, richiamato dalla Corte d’appello, che prevedeva espressamente la messa in cassa integrazione a zero ore senza rotazione per le mansioni sottoposte a riorganizzazione non altrimenti impiegabili, data la loro specificità lavorativa e la condizione organizzativa esistente. Le organizzazioni sindacali erano pertanto consapevoli ex ante delle figure professionali comprese nella procedura.
Le ulteriori censure sono state ritenute volte a contestare i fatti di causa: l’omessa valutazione di prove documentali, l’infungibilità delle mansioni, l’eccedentarietà della posizione e la conoscenza degli accordi. Tutte mirano a superare i limiti del giudizio di legittimità in materia di accertamenti di fatto ex art. 360 cod. proc. civ., non potendo la Corte ritenere fungibili mansioni dichiarate infungibili dal giudice di merito né generici criteri ritenuti specifici. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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