Personale locale delle ambasciate: disciplina speciale e procedimento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9816 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero non trova applicazione la disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967 e del sistema delle fonti dallo stesso delineato. Il procedimento disciplinare è regolato dagli artt. 164 e 166 del d.P.R. n. 18/1967 e non dai termini perentori dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il criterio generale è quello dell’applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime assicurate dal decreto speciale. Il controllo del momento percettivo del dato probatorio, nella sua oggettività, è affidato alla revocazione e non al giudizio di legittimità.
Il Fatto
La lavoratrice aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri presso un’Ambasciata italiana all’estero per oltre vent’anni. Con provvedimento del 16 aprile 2019 le veniva intimato il licenziamento per giusta causa, sul presupposto del suo coinvolgimento in un traffico illecito di legalizzazioni rapide, ottenute al di fuori dei canali ordinari di prenotazione e accettazione allo sportello.
Il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice, ritenendo non univoci gli elementi a suo carico. La Corte d’Appello ha poi riformato la decisione, affermando la legittimità del licenziamento senza preavviso per la gravità dei fatti e la proporzionalità della sanzione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della disciplina applicabile al rapporto. La ricorrente sosteneva l’applicabilità dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, in assenza di normativa nazionale o locale regolante il procedimento disciplinare. La Corte conferma l’opposto orientamento: la specialità del d.P.R. n. 18/1967 e il sistema delle fonti da esso delineato escludono l’applicazione della disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato.
Il percorso argomentativo richiama l’art. 4 della legge n. 266 del 1999, con cui il legislatore ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi in materia, inserendo tra i criteri direttivi quello della stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, con uno standard minimo di trattamento. La delega è stata esercitata con il d.lgs. n. 103 del 2000, che ha riscritto il titolo VI del d.P.R. n. 18/1967 e, modificando l’art. 154, ha eliminato ogni diversificazione fondata sulla cittadinanza e previsto come criterio generale l’applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime.
Quanto al secondo motivo, relativo al principio di immediatezza della contestazione, la Corte osserva che il legislatore delegato ha disciplinato l’esercizio del potere disciplinare agli artt. 164 e 166 del d.P.R. n. 18/1967. Il quarto comma dell’art. 164 prevede la contestazione scritta dell’addebito e un termine di dieci giorni per le giustificazioni. La legge n. 62 del 2021, non applicabile ratione temporis, ha poi riscritto la disposizione con una procedimentalizzazione non dissimile da quella dell’art. 55-bis. Non può dunque trovare applicazione, nel silenzio del legislatore, la terminologia perentoria invocata dalla ricorrente.
Il terzo motivo, fondato sul travisamento della prova, è dichiarato inammissibile: non risulta esposta in modo specifico la decisività del documento rispetto alle prove complessivamente valutate. Le Sezioni Unite n. 5792 del 2024 hanno affermato che il controllo dell’attività del giudice di merito, nel momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, è affidato alla revocazione. Anche il quarto motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile: l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico, non questioni o argomentazioni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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