Compensi avvocato: valore della controversia tra disputatum e decisum (Cass. civ. Sez. II n. 376 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali forensi, la liquidazione va operata avendo riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto secondo l’entità della domanda. Il giudice non può accordare preferenza apodittica al criterio del cosiddetto decisum, ma deve compiere una preventiva indagine sull’attività difensiva effettivamente svolta, onde stabilire se la pretesa azionata sia congrua oppure del tutto esagerata e sproporzionata rispetto a quanto attribuito all’assistito. L’art. 5, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 e l’art. 6, comma 2, del d.m. n. 127 del 2004 impongono tale verifica in forza del principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari. Quanto all’aumento per pluralità di parti, l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 attribuisce al giudice una facoltà, ma gli impone di motivare sia il riconoscimento sia il diniego.
Il Fatto
Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il proprio compenso, riferito all’attività prestata in quattro giudizi: un procedimento per atp, una causa ordinaria per eliminazione di infiltrazioni e risarcimento del danno, un ricorso cautelare in corso di causa e il successivo procedimento di attuazione. Il cliente propose opposizione davanti al Tribunale di Salerno, nelle forme dell’art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011.
Il Tribunale, in composizione collegiale, revocò il decreto e liquidò al difensore importi assai ridotti. A fondamento pose il criterio del decisum: il valore della controversia andava determinato in base alla somma effettivamente riconosciuta all’attore, non a quanto domandato. Inoltre non riconobbe l’aumento per ciascuna parte oltre la prima, pur avendo il difensore assistito un soggetto contro più convenuti. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’intimato non si costituì.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 4, comma 1, e 5, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014. Il ricorrente sostiene che il compenso va parametrato alla domanda (c.d. disputatum) e non a quanto liquidato dal giudice (c.d. decisum), e che nella specie la causa era di valore indeterminabile.
La Corte, dopo aver richiamato le disposizioni applicabili ratione temporis, enuncia la questione: stabilire se si debba fare riferimento al valore secondo la domanda giudiziale o a quello determinato dal provvedimento. Il primo motivo è fondato. L’art. 5, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 dispone che, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda e al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso dal valore presunto, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti. Analoga regola è posta dall’art. 6, comma 2, del d.m. n. 127 del 2004.
Da qui il passaggio decisivo: il giudice di merito deve verificare in concreto l’attività difensiva, per accertare se la misura della pretesa, esageratamente sopravvalutata rispetto a quanto poi attribuito, non possa costituire corrispettivo adeguato della prestazione. Il solo criterio del decisum non è quindi automatico: la scelta tra disputatum e decisum dipende dalla congruità della pretesa. Il Tribunale di Salerno non compì tale indagine, che il giudice del rinvio dovrà effettuare, in applicazione del principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari.
Il secondo motivo è parimenti fondato. L’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che il compenso unico possa essere aumentato, per ogni soggetto oltre il primo, del 20 per cento, e si applica anche quando l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Il verbo “può” accorda una facoltà, ma impone l’onere di motivare tanto il diniego quanto il riconoscimento dell’aumento. Essendo presenti tre convenuti, il Tribunale avrebbe potuto aumentare il compenso fino al quaranta per cento, ma omise ogni spiegazione del mancato esercizio della facoltà.
Accolti entrambi i motivi, l’ordinanza è cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.