Compenso dell’avvocato e mandato con rappresentanza: obbligato è chi conferisce l’incarico (Cass. civ. Sez. II n. 11947 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di patrocinio tra avvocato e cliente nasce dal conferimento dell’incarico professionale e non dal rilascio della procura alle liti. Quest’ultima è negozio unilaterale endoprocessuale, mero indice presuntivo del sottostante rapporto obbligatorio, che va provato se contestato. Ne consegue che chi affida l’incarico al legale è tenuto direttamente al pagamento del compenso, anche quando abbia agito in nome e per conto di un terzo quale mandatario con rappresentanza. Sugli importi dovuti al professionista maturano gli interessi di mora al saggio previsto dalla legislazione sulle transazioni commerciali, applicabile ai contratti d’opera tra libero professionista e impresa.

Il Fatto

Un avvocato ha chiesto la condanna di una società al pagamento delle competenze professionali maturate nel giudizio di appello nel quale aveva assistito la società stessa, costituitasi quale mandataria con rappresentanza di una banca per sostenere le ragioni di quest’ultima.

La Corte d’appello ha accolto la domanda, liquidando un importo medio dello scaglione tabellare di riferimento e riconoscendo gli interessi dalla messa in mora. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di legittimazione passiva per avere agito in nome altrui; l’avvocato ha resistito con ricorso incidentale su interessi, compenso e spese.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue nettamente il mandato o procura alle liti, dichiarazione con cui si investe il difensore della rappresentanza in giudizio, dal rapporto interno tra professionista e parte, attinente al conferimento dell’incarico e regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale. Cliente è, quindi, chi affida il patrocinio al legale: avendogli chiesto la prestazione, è obbligato direttamente alla corresponsione del compenso, indipendentemente dalla provenienza della procura.

La pronuncia richiama il principio di Sez. II n. 579 del 1981, ripreso da Sez. III n. 4959 del 2012, secondo cui chi agisce per il compenso deve provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo; in difetto, si presume cliente chi ha rilasciato la procura. Il quadro è completato dal ius receptum di Sez. II n. 6905 del 2019, che qualifica la procura come indice presuntivo del rapporto di patrocinio, e da Sez. III n. 22913 del 2016.

Applicando tali principi, la Corte di legittimità ritiene infondato il ricorso principale: il giudice di merito ha desunto il rapporto di patrocinio dalla procura rilasciata dalla società al difensore, valorizzando la costituzione in aggiunta alla banca per sostenerne le ragioni. Chi conferisce mandato al legale per spiegare un intervento ad adiuvandum deve essere considerato cliente.

Il ricorso incidentale è invece fondato su tutti i motivi. Gli interessi di mora vanno liquidati al saggio dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., che rinvia alla legislazione speciale sui ritardi di pagamento, applicabile ai contratti d’opera tra libero professionista e impresa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e c), d.lgs. n. 231 del 2002. Quanto al compenso, la Corte ridetermina l’importo in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, riconoscendo le fasi di studio e decisionale secondo i valori medi dello scaglione, e ridetermina le spese del giudizio di merito applicando i parametri del d.m. n. 147 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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