Azione revocatoria del curatore e ingiunzione fiscale del creditore singolo (Cass. civ. Sez. III n. 25608 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria esperita dal singolo creditore non è azione esecutiva e non interferisce con la procedura concorsuale del comune debitore quando il curatore non sia subentrato né abbia proposto autonoma azione ex art. 66 L.F. Il bene oggetto dell’atto revocato non entra nella massa fallimentare, perché la pronuncia di inefficacia lo rende inopponibile solo al creditore agente. Ne segue che la legittimazione del creditore singolo e l’esistenza del credito, coperte dal giudicato formatosi nel giudizio contabile al quale il terzo abbia partecipato, non possono essere rimesse in discussione. È inammissibile, per difetto del requisito di contenuto-forma ex art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso che non esponga in modo chiaro le domande svolte nei gradi di merito.
Il Fatto
Una società aveva corrisposto canoni di locazione a favore di altra società, beneficiaria di un ingente finanziamento pubblico poi revocato. La revoca del contributo aveva generato un credito erariale accertato dalla Corte dei conti con sentenza di condanna, confermata in appello. A tutela di quel credito, il Procuratore regionale contabile aveva esperito azione revocatoria del pagamento dei canoni; il giudizio si era concluso con pronuncia di inefficacia, passata in giudicato.
Nel frattempo, dichiarato il fallimento della società debitrice, il Ministero aveva emesso ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n. 639/1910 per la restituzione della somma. La società percettrice dei canoni si era opposta, senza successo in primo grado e in appello. Propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili, muovendo da un rilievo preliminare e assorbente: il ricorso non rispetta il requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente non ha indicato in modo chiaro e sintetico le domande svolte, le eccezioni e le difese, limitandosi a un generico rinvio agli atti di merito. Tale carenza non è formalismo, ma condizione per comprendere la portata delle censure, come affermato da Cass., Sez. Un., n. 2602 del 2003 e ribadito da Cass. n. 1352 del 2024.
Il primo motivo è inammissibile anche per il giudicato interno. La Corte d’appello aveva rilevato che il curatore non era subentrato al creditore nell’azione revocatoria né aveva proposto autonoma azione ex art. 66 L.F., e che la relativa questione era ormai coperta da giudicato, non contestato. Sul punto il Collegio richiama Cass., Sez. Un., n. 22941 del 2008: dall’art. 51 L.F. non deriva alcun ostacolo al giudizio promosso dal singolo creditore, poiché l’azione revocatoria non è azione esecutiva e il bene oggetto dell’atto dispositivo non è più nel patrimonio del debitore né tornerebbe a farne parte per effetto dell’accoglimento.
Nemmeno i principi dell’art. 52 L.F. sono incompatibili con la prosecuzione dell’azione revocatoria individuale, quando questa non entri in concorrenza con analoga iniziativa del curatore: l’iniziativa del creditore singolo, lungi dal pregiudicare la massa, può indirettamente giovarle.
Il secondo e il terzo motivo sono respinti perché la Corte d’appello ha correttamente rilevato che le sentenze contabili sulla revocatoria sono state emesse anche nei confronti del terzo, che ne era parte, e che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile. Rimettere in discussione l’esistenza del credito vanificherebbe il giudicato.
Il quarto motivo, sulla prescrizione, è inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non ha riprodotto il testo integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato. Nel merito, il termine prescrizionale decorre dalla revoca del contributo, non dal versamento, secondo Cass., sez. III, n. 10205 del 2005. Il motivo è inoltre carente ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., per il generico rinvio all’atto di citazione, come chiarito da Cass., Sez. Un., n. 34469 del 2019 e Cass., sez. III, n. 18695 del 2021.
Nota della Redazione
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