Crediti lavoro dipendenti pubblici divieto cumulo interessi rivalutazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 419 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di crediti dei dipendenti pubblici, il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, opera anche con riguardo ai crediti di natura risarcitoria connessi al rapporto di lavoro, e non soltanto a quelli strettamente retributivi. La regola dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., che utilizza l’ampia locuzione “crediti di lavoro”, è quindi limitata per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche: al lavoratore spetta la maggior somma tra interessi e rivalutazione, escluso il cumulo tra le due poste accessorie. In tema di interpretazione del contratto, la lettura data dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle interpretazioni plausibili, non censurabile in sede di legittimità con la sola contrapposizione della tesi del ricorrente.

Il Fatto

L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Calabria aveva stipulato contratti a progetto con taluni lavoratori. Il Trib. Cosenza aveva condannato l’azienda al pagamento del compenso per la prestazione resa sino al 10.8.2015 e del risarcimento per l’illegittimo recesso anticipato dal rapporto, per il periodo successivo.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 387/2021, aveva accolto parzialmente l’appello dell’azienda, escludendo il pagamento per il mese di luglio 2015, confermando la risarcibilità del periodo 10.8.2015-9.8.2016 e condannando l’ente al pagamento degli accessori. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; i lavoratori sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi investono l’interpretazione delle clausole contrattuali e la legittimità della sospensione del rapporto per asserita mancanza di finanziamenti regionali. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene non fondati. La sospensione del rapporto non trovava sostegno in alcuna determinazione coeva di revoca dei finanziamenti: la cessazione del finanziamento era attestata solo dalla delibera della Giunta regionale del 2016, con effetti dal momento della sua emanazione, e non poteva essere applicata retroattivamente al periodo precedente.

La Corte richiama il principio, consolidato, secondo cui l’interpretazione del contratto data dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle interpretazioni plausibili (Cass. n. 3964/2019). Il ricorrente che deduce la violazione dei canoni legali di interpretazione deve indicare le norme assunte come violate e chiarire in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendo limitarsi a contrapporre la propria lettura a quella accolta in sentenza (Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 4460/2020).

Nessun vizio di motivazione apparente è ravvisabile: la Corte territoriale ha illustrato i motivi del diverso rilievo risarcitorio assegnato alla sospensione, non risultando provata la coeva cessazione del finanziamento (Cass. n. 9105/2017; Cass. n. 20921/2019). Le censure di omesso esame di fatti decisivi si risolvono in una critica del governo delle prove, rimesso ai giudici di merito (Cass. n. 15568/2020).

Il quarto e il quinto motivo, relativi alla eccezione di avvenuto pagamento per luglio e primi giorni di agosto 2015, sono parimenti infondati: nella sentenza impugnata la retribuzione di luglio non è computata a fini risarcitori, mentre è inclusa quella dall’1.8 al 10.8.2015 su base presuntiva, non contestata in modo specifico.

È invece fondato il sesto motivo. Attesa la natura pubblicistica dell’ente ricorrente (Cass. n. 29616/2019; Cass. n. 29617/2019), opera il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. La Corte cassa la sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, condanna l’ente al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, escluso il cumulo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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