Motivazione perplessa e contraddittoria: annullamento degli avvisi IMU (Cass. civ. Sez. V n. 13483 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il vizio è configurabile quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oppure si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Costituisce motivazione perplessa quella che, dopo aver esaminato nel merito la motivazione dell’atto impositivo, ne predichi l’assenza di motivazione quale ragione più liquida.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento i.m.u. relativi alle annualità dal 2014 al 2017, emessi dal Comune con riguardo a un’area inclusa dal piano urbanistico comunale in zona destinata a verde pubblico e inserita in un comparto edificatorio perequativo, con attribuzione di un indice edificatorio spendibile altrove.
I ricorsi riuniti sono stati accolti in primo grado, con esclusione della debenza del tributo. Il giudice di appello ha rigettato il gravame del Comune, adottando la ragione più liquida e confermando l’annullamento degli avvisi per difetto di motivazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il contribuente ha depositato memoria, allegando il giudicato formatosi nei confronti di altro comproprietario e l’approvazione di una variante del p.u.c.
La Motivazione della Corte
Le circostanze sopravvenute allegate dalla difesa della controricorrente non assumono rilevanza nel giudizio. Quanto al giudicato invocato, l’ordinanza di cassazione con rinvio è stata adottata nei confronti di un altro contribuente e dagli atti non è possibile individuare i terreni cui si riferisce, sì da verificarne l’eventuale coincidenza con quelli in causa; occorre comunque attendere la decisione di merito all’esito del rinvio. Quanto alle varianti urbanistiche, esse rilevano per le future annualità di imposta e non per quelle anteriori. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile e le sue oscillazioni possono giustificare solo una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, secondo la natura periodica del tributo, senza diritto al rimborso per gli anni pregressi se non riconosciuto dal Comune ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera f), d.lgs. n. 446 del 1997 (Cass., Sez. U., n. 25506 del 2006).
Nel merito, è fondato il primo motivo. La sentenza impugnata, dopo aver rigettato il motivo di appello relativo al difetto di motivazione della decisione di primo grado, conclude per il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento quale ragione più liquida, senza rispondere alle censure dell’appellante e dopo una lunga analisi degli elementi fattuali e giuridici in cui esamina proprio la motivazione dell’atto impugnato. Ne deriva un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: l’assenza di motivazione dell’avviso da un lato e la descrizione degli elementi in esso contenuti dall’altro, con esito obiettivamente incomprensibile.
La Corte rileva ulteriormente che la sentenza si pone per relationem di doppio grado, condividendo la decisione di primo grado che a sua volta si rifaceva ad altra pronuncia di merito, senza mai riscontrare la tesi del Comune, nucleo della lite: i terreni, pur astrattamente inedificabili per vincoli di destinazione, dovevano stimarsi «come edificabili» perché inseriti in un piano a effetto perequativo, con indice di edificabilità spendibile altrove e incidente sull’appetibilità di mercato. La sentenza, pur riconoscendo la natura perequativa della pianificazione, la accomuna ad altre forme di urbanistica acquisitiva concordata, omettendo di argomentare lo scostamento dalla giurisprudenza che distingue e non equipara (Cass. Sez. Un. n. 23902 del 2020; Cass. n. 26895 del 2021; Cass. n. 27575 del 2018).
La conclusione secondo cui l’avviso non dava conto del valore reale delle aree perché non parametrato all’attualità della situazione controversa non coglie l’essenza del fenomeno perequativo e avrebbe dovuto indurre a ritenere la pretesa incongrua nel quantum, e non non-motivata, con necessità di valutazione estimativa di merito anziché di radicale annullamento per vizio genetico. L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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