Chimici iscritti all’EPAP non soggetti alla Gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19768 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di iscrizione alla Gestione separata istituita presso l’INPS, il carattere residuale della copertura previdenziale ivi prevista impedisce l’iscrizione d’ufficio quando il professionista sia già titolare di altra gestione obbligatoria che ne assicura la tutela. Per i chimici iscritti all’albo professionale, l’iscrizione all’EPAP è obbligatoria e comporta il versamento del contributo soggettivo, oltre a quello integrativo, senza alcuna soglia minima di reddito. Ne consegue che il solo pagamento del contributo integrativo, che di per sé non costituisce posizione previdenziale, non fonda né esclude la copertura della Gestione separata: è la sussistenza di una gestione di categoria effettiva a escludere l’operatività della copertura residuale. La sentenza che abbia ritenuto applicabile la Gestione separata per il principio di universalizzazione della tutela, senza verificare l’effettività della copertura di categoria, è quindi errata.

Il Fatto

Un professionista chimico, iscritto all’albo e all’EPAP, era stato destinatario di un accertamento contributivo da parte dell’INPS per i redditi da lavoro autonomo prodotti negli anni 2005 e 2006, in conseguenza della sua iscrizione d’ufficio alla Gestione separata. Il giudice di primo grado aveva respinto la pretesa dell’Istituto.

In riforma della pronuncia, la Corte d’appello di Potenza aveva accertato il debito contributivo, sul presupposto del principio di universalizzazione della copertura assicurativa e ritenendo insufficiente, a escludere l’iscrizione d’ufficio, il versamento del contributo integrativo. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione della normativa sul regime dei professionisti iscritti a casse di categoria.

La Motivazione della Corte

La sentenza impugnata si era allineata alla giurisprudenza di legittimità resa in materia di avvocati e ingegneri, secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando il professionista non sia iscritto alla propria cassa per limiti di reddito inferiori al minimo, oppure quando non vi sia iscrizione alla cassa di categoria per lo svolgimento di altra attività comportante l’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La Corte rileva però che quel filone giurisprudenziale (Cass. 30344/17, Cass. 32166/18, Cass. 5826/21, Cass. 24047/22) presuppone che, in base alle norme statutarie della rispettiva cassa, manchi l’obbligo del versamento del contributo soggettivo, restando dovuto solo quello integrativo. Il versamento del solo contributo integrativo, precisano i precedenti, non costituisce posizione previdenziale e non fa venir meno l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata, nel rispetto del rapporto di complementarietà tra gestione di categoria e gestione residuale.

Nel caso dei chimici, tuttavia, il Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’EPAP, approvato con decreto ministeriale del 1999 e successive modifiche, dispone che l’iscritto all’albo professionale è obbligatoriamente iscritto anche all’EPAP, che l’iscritto è tenuto a pagare il contributo soggettivo e non solo quello integrativo, qualunque sia l’ammontare del reddito annuo, e che il contributo soggettivo minimo è comunque dovuto ogni anno.

Ne deriva che non può affermarsi la mancanza, in capo al ricorrente, di una copertura assicurativa presso l’EPAP: egli vi era iscritto d’ufficio in quanto iscritto all’albo, con obbligo di versare contributo integrativo e soggettivo senza alcun limite minimo di reddito. Il carattere residuale della copertura presso la Gestione separata implica che, in un caso simile, essa non opera, per la presenza di altra gestione previdenziale obbligatoria che già assicura il professionista.

Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione e delle somme aggiuntive relative all’iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2006. L’assenza di precedenti specifici sull’iscrizione all’EPAP induce a compensare le spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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