Doppia conforme e inammissibilità del motivo di omesso esame (Cass. civ. Sez. II n. 557 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando ricorra l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. Tale ipotesi non presuppone una corrispondenza integrale tra le due decisioni, ma si configura anche quando le statuizioni di primo e di secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta. Il ricorrente che intenda sottrarsi all’inammissibilità deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Nel giudizio di legittimità la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la venditrice chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile, ovvero, in via subordinata, l’annullamento per vizio del consenso. Lamentava di aver scoperto, durante le opere di ristrutturazione, che una porzione del bene gravava sulla proprietà confinante; il piano di situazione presentato dalla venditrice per il riallineamento della particella era stato rigettato con decreto del 2008.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato la piena corrispondenza tra la rappresentazione grafica e la situazione di fatto, escludendo che l’immobile gravasse sul terreno altrui. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione per omesso esame del decreto tavolare del 2008, documento a suo dire decisivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, rubricato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si scontra anzitutto con l’ipotesi di doppia conforme: le regole dettate dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, si applicano ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012, e nel caso di specie la condizione temporale risulta integrata.
La Corte rileva, inoltre, che il fatto asseritamente omesso non è stato affatto trascurato. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano tenuto conto del decreto tavolare che attestava la non concordanza tra stato di fatto e stato di diritto dell’immobile. I giudici di merito lo avevano ritenuto non dirimente, poiché dalla consulenza tecnica emergeva la corrispondenza della situazione di fatto con la rappresentazione in mappa, non avendo l’immobile subito modificazioni rilevanti. La circostanza dedotta come omessa risulta dunque ampiamente esaminata.
La censura è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo. Nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse, come affermato da Cass. n. 5528 del 2014. Tale adempimento non è stato svolto.
Quanto alla richiesta, formulata con la memoria, di riqualificare il ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la Corte la giudica infondata. Le censure prospettate in memoria sono del tutto nuove e non riconducibili all’originario atto di impugnazione: nel giudizio di legittimità la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte, secondo il principio di Sez. VI n. 17893 del 2020. Parimenti infondata è la tesi della differenza di motivazione tra i due gradi, poiché la doppia conforme ricorre anche quando le statuizioni poggiano sul medesimo iter logico-argomentativo, non rilevando gli argomenti aggiunti dal giudice d’appello, come chiarito da Sez. VI n. 7724 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.