IRAP, socio di società di consulenza non ha autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 558 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il professionista che svolga la propria attività esclusivamente, o quasi esclusivamente, in favore della società di consulenza di cui è socio, avvalendosi della struttura organizzativa di quest’ultima, non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. Il requisito richiesto dalla norma ricorre, secondo i parametri delle Sezioni Unite n. 9451/2016, quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero lavoro altrui oltre la soglia della mera collaborazione esecutiva. L’accertamento costituisce questione di mero fatto, rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e va condotto con riferimento ai singoli periodi di imposta. Nelle ipotesi di attività professionale resa a vantaggio della società, è quest’ultima, quale ente giuridico distinto, a integrare il presupposto oggettivo del tributo, non il socio che presti per essa la propria opera.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la professione di consulente aziendale e socio, tra circa cento, di una società di consulenza facente parte di un network multinazionale, presentava istanze di rimborso IRAP per gli anni di imposta 2013, 2016 e 2017. A fondamento delle domande assumeva di non possedere una autonoma struttura organizzativa idonea a creare valore aggiunto, svolgendo attività di consulenza unicamente in favore della società.
La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi proposti contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, rigettava le istanze. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo non assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente e desumendo in via indiziaria la disponibilità della struttura societaria. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. La Corte lo ritiene fondato, muovendo dalla giurisprudenza costituzionale che ha qualificato l’IRAP come imposta reale, distinta dal reddito, e ha chiarito che l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione di impresa ma non a quella dell’attività di lavoro autonomo.
Il Collegio richiama i parametri fissati dalle Sezioni Unite n. 9451/2016: l’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione, non inserito in strutture altrui, e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui oltre la soglia della collaborazione esecutiva. L’accertamento è insindacabile in legittimità se congruamente motivato e deve essere riferito ai singoli anni di imposta controversi.
Con specifico riguardo all’attività svolta in favore di un soggetto già dotato di propria struttura, la Corte ribadisce che non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di un’organizzazione, occorrendo che questa sia a lui riferibile anche sotto il profilo organizzativo. Non sono pertanto soggetti a IRAP i proventi che il lavoratore autonomo percepisca per attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata e di cui non sia responsabile, secondo l’insegnamento di Cass. n. 9692/2012 e Cass. n. 9071/2021.
Tale principio, già applicato in fattispecie analoghe da numerosi arresti (Cass. n. 15746/2010, Cass. n. 17566/2016, Cass. n. 11140/2021, Cass. n. 19397/2022, Cass. n. 11238/2023, Cass. n. 18260/2023), viene ulteriormente ribadito. Imputare al professionista l’organizzazione predisposta dalla società ridurrebbe quest’ultima a mera interposta fittizia, contrariamente al ruolo riconosciuto agli enti collettivi quali soggetti dotati di autonoma capacità decisionale. È quindi la società, e non il socio, a integrare il presupposto oggettivo del tributo.
Diviene così irrilevante il ruolo formale rivestito dal socio all’interno della società. La sentenza di appello non si è attenuta a tali principi, traendo irragionevolmente argomento a favore dell’autonoma organizzazione dalla qualità di socio e dall’utilizzo della struttura societaria. Il primo motivo è accolto, gli altri restano assorbiti; la sentenza è cassata e, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento dei ricorsi. Le spese di merito sono compensate per il recente consolidarsi dell’orientamento; quelle di legittimità poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Nota della Redazione
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