Ultra petizione del giudice d’appello sulla rivalutazione contributiva per amianto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 790 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, riconosca il beneficio per un periodo più ampio di quello richiesto dal lavoratore incorre nel vizio di ultra petizione ex art. 112 cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua. Il vizio è rilevabile dalla lettura degli atti e dal confronto tra la domanda e il decisum. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., riconoscendo il beneficio nei limiti del periodo effettivamente richiesto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado del tribunale della stessa sede, aveva accertato l’esposizione del lavoratore ad amianto in misura rilevante ai fini della rivalutazione contributiva e aveva condannato l’Inps al riconoscimento del beneficio, escludendo la maturazione di prescrizione e di decadenza.
Avverso tale pronuncia ricorre l’Inps con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice del gravame riconosciuto il beneficio per un periodo superiore a quello richiesto. Il lavoratore è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene ai limiti del potere decisorio del giudice di appello rispetto al thema richiesto dalla parte. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per ultra petizione, allegando che il riconoscimento del beneficio è stato esteso oltre la domanda.
Il motivo è ritenuto fondato. Il Collegio rileva che il vizio di ultra petizione emerge dalla lettura stessa degli atti e dal confronto tra la domanda formulata e il contenuto della sentenza: il giudice d’appello ha riconosciuto il beneficio per un arco temporale più ampio rispetto a quello azionato, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata in parte qua. La Corte esclude la necessità di ulteriori accertamenti di fatto e ritiene di poter decidere la causa nel merito, riconoscendo il diritto azionato solo per il periodo effettivamente richiesto, con condanna dell’Inps al pagamento delle prestazioni limitatamente a tale arco temporale.
Quanto alle spese, quelle dei giudizi di merito sono liquidate nella medesima misura stabilita dalla sentenza impugnata, con distrazione in favore del procuratore della parte, come ivi indicato. Le spese del giudizio di legittimità sono invece compensate, per non aver la controparte opposto alcunché al ricorso.
La decisione conferma quindi che il riconoscimento di un beneficio previdenziale non può eccedere i confini della domanda, e che il vizio di ultra petizione consente alla Corte, una volta esclusa la necessità di ulteriori accertamenti, di pronunciarsi direttamente nel merito nei limiti del chiesto.
Nota della Redazione
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