Nullità per questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio (Cass. civ. Sez. II n. 788 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, impone al giudice di sottoporre alle parti ogni questione rilevata d’ufficio su cui intenda fondare la decisione. L’omessa indicazione di una questione di fatto o mista di fatto e di diritto rilevata d’ufficio priva le parti del potere di allegazione e di prova e determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, purché la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Il giudice d’appello, investito della censura, deve attivare pienamente il contraddittorio avanti a sé ed esaminare deduzioni e produzioni documentali, senza dichiararle tardive, perché la titolarità della posizione soggettiva attiva costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito.

Il Fatto

Un imprenditore, già titolare di una ditta individuale, agisce per il pagamento di un corrispettivo per opere eseguite in forza di tre contratti di appalto. Il Tribunale rigetta la domanda rilevando d’ufficio, sulla base dei documenti prodotti dallo stesso attore, che i contratti erano stati stipulati non dalla ditta individuale ma da una società a responsabilità limitata, con conseguente carenza di titolarità del credito in capo all’attore.

Proposta impugnazione dalla società cessionaria dell’azienda, la Corte d’appello respinge integralmente, dichiarando che l’attore aveva allegato diritto altrui e che la deduzione dell’errore materiale nella sottoscrizione dei contratti costituiva argomento su fatto modificativo, inammissibile in appello. La ricorrente deduce sei motivi incentrati sulla violazione del contraddittorio e sull’omesso esame delle produzioni documentali.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Le rigetta tutte. In particolare, quanto al principio di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ribadisce che esso, corollario della specificità dei motivi e letto anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico: non impone l’integrale trascrizione degli atti, essendo sufficiente la puntuale indicazione del loro contenuto e della loro presenza nel fascicolo di merito, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022.

Nel merito, il primo motivo è accolto. La sentenza d’appello ha correttamente ritenuto che la carenza di titolarità del credito fosse rilevabile d’ufficio dal giudice di primo grado, richiamando Cass. Sez. U n. 2951 del 2016. Tuttavia, su questa sola base, ha rigettato l’appello dichiarando tardive e inammissibili le deduzioni dell’appellante sull’errore materiale e le relative produzioni documentali, senza esaminarle.

In tal modo la Corte territoriale ha violato il principio, elaborato già nella vigenza dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. previgente alla legge n. 69/2009, secondo cui l’omessa indicazione alle parti di una questione rilevata d’ufficio su cui si fondi la decisione priva le parti del potere di allegazione e prova e comporta la nullità, la cosiddetta sentenza della terza via o a sorpresa. La parte che se ne dolga deve soltanto prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza necessità di rimessione al primo grado salvo prova della irrimediabile vulnerazione del contraddittorio, secondo gli indirizzi di Cass. Sez. 2 n. 11440 del 2021 e Cass. Sez. U n. 20935 del 2009.

Nella fattispecie il giudice di prime cure aveva rilevato d’ufficio, senza preventiva sottoposizione alle parti, che i contratti non erano stati conclusi dall’attore. L’appellante aveva censurato la pronuncia indicando ragioni e prove per dimostrare che parte dei contratti era a lui riferibile. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto garantire il contraddittorio avanti a sé ed esaminare quelle deduzioni, applicando il principio per cui le contestazioni del convenuto sulla titolarità del rapporto dedotto dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase, ferme le preclusioni sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri e impone la cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che deciderà attenendosi ai principi esposti e statuirà sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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