Inammissibile il ricorso che non coglie la ratio della riqualificazione (Cass. civ. Sez. V n. 991 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione delle norme in tema di società cooperative, non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha confermato l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la perdita del requisito mutualistico. La riqualificazione della cooperativa in società di capitali unipersonale costituisce questione di fatto, riconducibile ai poteri dell’Ufficio e del giudice tributario, non sindacabile in legittimità quando la censura non ne scalfisce il fondamento. L’esercizio della potestà impositiva resta sorretto dalla qualificazione della società come mero strumento di frode per la creazione di crediti IVA inesistenti.

Il Fatto

Una società cooperativa operante nel settore delle sale bingo veniva raggiunta da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRES, IVA e IRAP per gli anni di imposta 2007 e 2008, un maggior reddito determinato con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973.

Gli avvisi muovevano da una verifica su un gruppo di società riconducibili a un medesimo soggetto e, secondo la tesi erariale, costituite solo per frodare il fisco mediante l’artificiosa creazione di crediti IVA da portare in compensazione. L’Ufficio aveva riqualificato la cooperativa come società di capitali unipersonale, ritenendo la parte illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali per difetto di mutualità e per la gestione esercitata con pienezza di poteri. La Commissione tributaria regionale della Liguria, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato la riqualificazione; il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico articolato motivo denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2462, 2519, 2522, 2545-octies, 2545-undecies, 2475 e 2475-bis cod. civ., deducendo l’inapplicabilità alle cooperative della disciplina della responsabilità del socio unico, l’inidoneità della riduzione del numero dei soci a produrre una trasformazione di fatto e la competenza dell’organo amministrativo alla gestione.

La Corte non segue il percorso argomentativo del ricorrente e sposta il piano del giudizio sulla qualificazione della censura. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Il giudice di appello non ha compiuto una valutazione in diritto, bensì un accertamento in fatto, confermando il quadro circostanziale posto a fondamento della pretesa tributaria: la cooperativa era, in realtà, un mero strumento di frode.

Elemento decisivo è l’adesione espressa della sentenza impugnata alla ricostruzione dell’Ufficio. La C.T.R. ha ritenuto che la riqualificazione rientrasse nei poteri sia dell’Agenzia sia del giudice tributario, e il ricorrente non contesta tale passaggio sul terreno che gli è proprio: continua a richiamare il contenuto dell’accertamento senza affrontare la statuizione che lo ha validato.

La conseguenza è che l’argomento essenziale per la fondatezza del recupero fiscale — la funzione elusiva e fraudolenta dello schermo societario — resta intatto. Il ricorso, non confrontandosi con quanto statuito dalla C.T.R., è inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per la condanna al versamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

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