Tremonti ambiente, avvio del procedimento e salvezza dall’abrogazione (Cass. civ. Sez. V n. 29748 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento rilevante, anche al fine di stabilire la possibilità di accedere ai benefici in presenza dell’intervenuto regime abrogativo ai sensi dell’art. 23 del d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza. Rilevano, in tal senso, il momento dell’affronto dei costi direttamente imputabili al prodotto, di cui all’art. 2426, comma primo, cod. civ., e, correlatamente, l’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento, ai sensi dell’art. 109 TUIR. Non è dunque sufficiente, ai fini dell’avvio, il mero sostenimento di un costo prodromico, come il compenso riconosciuto a un tecnico per uno studio di fattibilità.

Il Fatto

I contribuenti, soci di una società con opzione per il regime di trasparenza, presentarono all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso dell’Irpef versata in eccesso per gli anni d’imposta 2011 e 2012, assumendo il diritto ai benefici della Tremonti ambiente in relazione agli investimenti effettuati dalla società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

All’istanza seguì il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse i ricorsi riuniti solo in parte. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, dichiarò inammissibile l’originario ricorso dei contribuenti, ritenendo che il cumulo tra tariffa incentivante e benefici fosse sì ammesso dall’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012, ma a condizione che il procedimento fosse stato avviato prima dell’abrogazione disposta dal d.l. n. 83/2012. A quella data la società non aveva ancora avviato il procedimento, essendo la perizia redatta successivamente. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, tutti incentrati sull’individuazione del momento di avvio del procedimento. La norma abrogatrice, infatti, fa salvi i procedimenti avviati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, e tale avvio costituisce il discrimen per l’applicazione del regime di detassazione.

Un primo riferimento è offerto dall’art. 6, comma 15, della l. n. 388/2000, che definisce l’investimento ambientale come il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali. La lettera della legge ricostruisce la nozione di investimento in termini sinonimici a quella di costo: l’investimento si concretizza nella realizzazione di un’opera che richiede esborsi. Valgono, pertanto, le regole sulla valutazione delle immobilizzazioni e, in particolare, il criterio dei costi direttamente imputabili al prodotto.

Il mero affronto di un costo finalizzato all’intervento non è però sufficiente. Rileverebbe, altrimenti, anche il compenso di un tecnico per uno studio di fattibilità, in una prospettiva meramente futura. Occorre un termine di più marcata correlazione tra costo e realizzazione dell’opera, connotato di effettiva inerenza. Soccorrono, allora, l’art. 109 TUIR, che individua il momento materiale della consegna o spedizione dei beni mobili, e il successivo art. 110 TUIR.

Il costo deve dunque costituire il corrispettivo della materiale acquisizione di un componente dell’opera. La Corte richiama il proprio orientamento in tema di rimanenze finali (Cass. n. 25757/2024; Cass. n. 26410/2018). La scansione di adempimenti fiscali e amministrativi prevista dalla disciplina — indicazione a bilancio, comunicazione al Ministero, inserimento in dichiarazione — non avrebbe ragione d’essere se il momento determinante fosse quello conclusivo della presentazione della dichiarazione.

Richiamando Cass. n. 20099/2025 e Cass. n. 9918/2025, la Corte enuncia il principio già affermato in fattispecie analoghe. Essendosi i giudici d’appello discostati da tale principio, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa rinviata al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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