Notifica PEC da mittente non in elenchi valida se raggiunge lo scopo (Cass. civ. Sez. V n. 5263 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica del mittente rinvenibile sul sito internet dell’ente ma non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, ove abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto dell’atto. La più stringente regola di cui all’art. 3-bis, comma 1, legge n. 53/1994 esprime un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e, in ogni caso, la maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali riguarda l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente. L’eventuale irritualità della notificazione non ne comporta la nullità quando la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo.
Il Fatto
Il contribuente, ex legale rappresentante pro tempore ed ex socio accomandatario di una società di costruzioni cancellata dal registro delle imprese, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello di dichiarazione IVA per l’anno 2016. Dal controllo era emersa una discrasia tra il credito d’imposta dichiarato e quello risultante dalle precedenti dichiarazioni. Il ricorrente deduceva la nullità della cartella perché trasmessa da un indirizzo PEC del mittente diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo — che denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione — è dichiarato inammissibile. La nuova formulazione della norma, applicabile ratione temporis, consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto decisivo inteso come preciso accadimento storico-naturalistico, non di “questioni” o “argomentazioni”.
Nel merito, la censura di assunta inesistenza della notifica è dichiarata manifestamente infondata. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15979 del 2022: la notifica eseguita da un indirizzo istituzionale rinvenibile sul sito internet ma non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se ha consentito al destinatario di difendersi senza incertezze. La regola dell’art. 3-bis, comma 1, legge n. 53/1994 riguarda le sole notifiche degli avvocati; la rigidità formale delle notifiche digitali concerne l’indirizzo del destinatario, associato a un onere di diligente tenuta del proprio casellario, non quello del mittente.
Quanto al richiamo all’art. 44 del Regolamento UE n. 910/2014, la Corte osserva che il regolamento non impone il tipo di firma elettronica da usare né definisce gli effetti giuridici delle firme, spettando al diritto nazionale stabilirli.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premessa la non predicabilità dell’inesistenza della notifica, l’irritualità della notificazione a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna ha prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo. Nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica dal proprio valido indirizzo PEC.
Il terzo motivo è pure manifestamente infondato: affrontando la legittimazione attiva del contribuente, il giudice di appello ha implicitamente rigettato l’eccezione sulla sua legittimazione passiva. La Corte applica infine le sanzioni processuali ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., liquidate in via automatica in conformità alla proposta di definizione anticipata.
Nota della Redazione
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