Perdita del diritto di accettare l’eredità e accertamento dell’accettazione tacita (Cass. civ. Sez. III n. 1735 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Lo spirare del termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 481 cod. civ. al chiamato all’eredità determina la perdita del diritto di accettare, ma solo a condizione che non sia già stata acquisita la qualità di erede. In virtù del principio semel heres, semper heres, la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia dell’erede stesso, nemmeno a seguito del procedimento ex art. 481 cod. civ., che non contiene alcun accertamento idoneo al giudicato. L’inerzia del chiamato, equiparabile a una rinunzia, non presuppone alcun accertamento sull’efficacia di detta rinunzia e, quindi, sull’insussistenza di una precedente accettazione. Ne consegue che il creditore, il quale non abbia partecipato all’actio interrogatoria, non incontra alcuna preclusione, logica o giuridica, nell’avviare un’autonoma azione di accertamento della pregressa accettazione tacita dell’eredità da parte del chiamato.

Il Fatto

Una banca promuoveva l’espropriazione forzata immobiliare nei confronti della debitrice, aggredendo beni pervenuti per successione ereditaria. Poiché dalla documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. non risultava la trascrizione dell’acquisto mortis causa, la stessa banca adiva il giudice con actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ., per ottenere la fissazione di un termine entro cui il chiamato dichiarasse l’accettazione o la rinunzia. Decorso inutilmente il termine, il creditore agiva ex art. 524 cod. civ. per essere autorizzato all’accettazione in vece del chiamato.

Successivamente, un creditore intervenuto conveniva in giudizio la debitrice chiedendo l’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità. I figli della debitrice proponevano opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., rivendicando la proprietà dei beni staggiti. Riunite le cause, il Tribunale rigettava l’opposizione e accertava l’accettazione tacita; la Corte d’appello dichiarava inammissibili le impugnazioni. Propongono ricorso per cassazione il chiamato e i figli.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della unicità del processo di impugnazione. Una volta notificata la prima impugnazione, le successive debbono proporsi in via incidentale nello stesso processo; tuttavia tale modalità non è essenziale, poiché ogni ricorso successivo si converte in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni ex artt. 370 e 371 cod. proc. civ. Ne deriva la tempestività del ricorso incidentale, notificato entro il termine, computata la sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza sanitaria.

Nel merito, i ricorrenti sostengono che l’esito dell’actio interrogatoria — la perdita del diritto di accettare — sarebbe divenuto intangibile, essendosi formato il giudicato sul decisum relativo all’azione ex art. 524 cod. civ. La Corte respinge la tesi. Il procedimento ex art. 481 cod. civ. ha riguardato il solo creditore procedente, restando estraneo il creditore che ha agito per l’accertamento della qualità di erede; la mera conoscenza dell’iniziativa non comporta alcuna preclusione.

Il passaggio centrale riguarda l’effetto del decorso del termine. Lo spirare del termine determina solo la perdita del diritto di accettare l’eredità, ma a condizione che non sia già stata acquisita la qualità di erede. In applicazione del principio semel heres, semper heres, l’acquisto della qualità di erede è definitivo e permane anche in caso di successiva rinunzia. La Corte richiama la puntuale statuizione di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020, secondo cui l’atto di accettazione è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede.

Nemmeno il giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 524 cod. civ. contiene un definitivo accertamento sulla perdita del diritto di divenire erede: la decisione attribuisce al creditore il diritto di accettare in vece del chiamato, ma non presuppone alcun accertamento sull’esistenza di una precedente accettazione. La cassazione con rinvio, inoltre, non determina il formarsi di un giudicato e si limita a individuare il limite temporale per l’esercizio dell’azione dei creditori.

La Corte esamina poi la censura sulla pretesa tardività dell’azione di accertamento, ritenuta manifestamente infondata: l’accertamento dell’acquisto mortis causa non è soggetto ad alcun termine decadenziale o di prescrizione. Il creditore non decade dalla facoltà di procedere a tale accertamento nel momento in cui il bene è posto in vendita. Sono infine inammissibili, per plurime ragioni, le censure sull’onere probatorio e sulla lettura dei documenti, non compete alla Corte una rivalutazione del materiale probatorio. I ricorsi, principale e incidentale, sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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