Giudicato sulle questioni pregiudiziali comuni ai due giudizi (Cass. civ. Sez. III n. 1729 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento su un punto di fatto o di diritto che costituisce la premessa necessaria, logicamente e giuridicamente ineliminabile, di una decisione divenuta definitiva preclude il riesame della questione nel giudizio successivo, quand’anche questo abbia causa petendi e petitum diversi. L’efficacia del giudicato si estende alle questioni che integrano presupposti inscindibilmente connessi alla statuizione finale, senza che occorra una domanda di parte volta a ottenere la decisione della questione pregiudiziale con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ. Resta escluso dal giudicato solo il punto di fatto, cioè il puro e semplice accertamento dei fatti storici compiuto dal giudice per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti alla Corte d’appello di Bologna la decisione di un collegio arbitrale che, su istanza del controricorrente, aveva dichiarato risolto un contratto preliminare di vendita immobiliare e condannato la società alla restituzione dell’importo ricevuto a titolo di caparra. Successivamente le parti sottoscrivevano un accordo con cui la società si impegnava a pagare un ulteriore importo per spese legali, ad abbandonare la causa di impugnazione del lodo e a versare in otto rate quanto dovuto al controricorrente.
Mancato il pagamento dell’ultima rata, il controricorrente otteneva decreto ingiuntivo. L’opposizione della società veniva definita dal Tribunale di Modena con sentenza dichiarativa della litispendenza, in ragione della pendenza davanti alla Corte d’appello del giudizio di impugnazione del lodo. Nel frattempo la Corte d’appello, ritenuta infondata l’eccezione di transazione, dichiarava risolta la transazione non novativa; su gravame del controricorrente la stessa Corte confermava il decreto opposto. La società propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la violazione degli artt. 2909 c.c. e 34 cod. proc. civ., nonché dell’art. 39 cod. proc. civ., per avere la corte di merito considerato mera statuizione incidentale, e non capo autonomo, il rigetto dell’eccezione pregiudiziale di transazione contenuto nella precedente pronuncia. Secondo la ricorrente, quell’accertamento, comune alla causa rimessa alla cognizione del giudice, avrebbe dovuto precludere il riesame della questione.
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, li accoglie. La questione della natura non novativa della transazione integra una questione pregiudiziale non solo logica ma anche tecnica, perché investe circostanze controverse rientranti nel fatto costitutivo del diritto di credito azionato nei confronti della società. Poiché la natura novativa della transazione era stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, quale presupposto logico necessario al riconoscimento di un diritto inscindibilmente connesso, il controricorrente è portatore di un interesse che travalica la causa in cui ha domandato il pagamento del credito.
La Corte ribadisce che l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, essendo comune alla causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche quando la causa odierna abbia finalità diverse. L’efficacia del giudicato si estende ai presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale. Il giudicato è escluso solo sul punto di fatto, ossia sul puro accertamento dei fatti storici compiuto dal giudice per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta.
La Corte richiama Cass., 8/8/2022, n. 24427 e Cass., 7/2/2019, n. 3669. Accolti nei termini indicati i primi due motivi, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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