Rivendica, onere probatorio attenuato in caso di mancata contestazione del convenuto (Cass. civ. Sez. II n. 11201 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore non è fissata in modo rigido e astratto, ma va commisurata alla linea difensiva concretamente assunta dal convenuto. Il rigore probatorio si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa: in tal caso il rivendicante assolve l’onere su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato il bene in forza di un valido titolo di acquisto, senza necessità di risalire fino a un acquisto a titolo originario. La declaratoria di nullità della citazione, che si produce solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto, postula una valutazione caso per caso. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre.

Il Fatto

Gli eredi del dante causa di un locale di nove metri quadri, facente parte di un immobile già di proprietà comune e poi diviso tra due fratelli, propongono domanda riconvenzionale di usucapione contro l’originario attore in rivendica. Il locale era stato inglobato nella proprietà del loro dante causa mediante un intervento edilizio che ne aveva comportato la separazione dalla parte spettante all’attore.

Il giudice di primo grado rigetta la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello di Salerno conferma il rigetto sulla base di due distinte ragioni: la mancanza di prova di un possesso continuativo e ininterrotto per venti anni e l’inapplicabilità, per il rapporto di parentela tra le parti, dell’usucapione, potendo il godimento inserirsi nell’area della tolleranza. Gli eredi ricorrono per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, logicamente preordinato agli altri, con cui si deduce la nullità dell’originaria citazione per carente indicazione dell’oggetto della domanda. Il motivo è infondato: la nullità della citazione si produce, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto, e l’identificazione dell’oggetto va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto e nei documenti allegati. La ragione della norma risiede nell’esigenza di porre il convenuto in condizione di apprestare adeguate difese: nella specie il locale risultava agevolmente individuabile.

Il primo e il quarto motivo sono infondati. La Corte d’Appello aveva rilevato che il convenuto, sin dalla costituzione in primo grado, non aveva contestato la proprietà esclusiva del bene in capo all’attore, acquisita per divisione dei beni paterni, con ciò esonerandolo di fatto dalla prova più gravosa. La motivazione impugnata non è omessa né contraddittoria: la regola applicata è conforme all’indirizzo per cui, in caso di rivendica, il rigore probatorio a carico dell’attore si attenua secondo la linea difensiva del convenuto e, in particolare, in presenza di mancata contestazione dell’appartenenza del bene al comune dante causa, il rivendicante può limitarsi a dimostrare il proprio titolo di acquisto.

Quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, la Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività: la censura non risponde a tale modello ed è inammissibile.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, involgendo una sola delle due rationes su cui si regge la sentenza e non l’altra: quand’anche fondato, la decisione resterebbe ferma sull’altra ragione, definitiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e, per la trattazione chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità, applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.: condanna della ricorrente a una somma in favore della controparte e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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