Redditometro e prova contraria: onere del contribuente sui redditi (Cass. civ. Sez. V n. 1781 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico fondato sul redditometro, la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, compresi i percipienti di reddito da lavoro dipendente. Il contribuente che intenda vincere la presunzione non può limitarsi a dedurre una generica disponibilità di somme: deve dimostrare quali di esse siano state effettivamente impiegate per mantenere il proprio tenore di vita e per finanziare gli investimenti dai quali è scaturito l’incremento patrimoniale. La violazione delle circolari amministrative, atti interni di natura non normativa, non è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo all’IRPEF dell’anno di imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione di primo grado.
Il giudice di appello aveva rilevato che la contribuente, a fronte degli idonei indicatori di capacità di spesa offerti dall’Ufficio, si era limitata a provare una generica disponibilità di denaro, senza dimostrare quali somme, tra quelle presenti nei conti correnti e nei libretti postali cointestati, fossero state impiegate per mantenere il tenore di vita e per finanziare gli investimenti da cui era derivato l’incremento patrimoniale di circa euro 70.000 nel 2006. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha articolato un’unica rubricazione con quattro censure, lamentando la violazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 42, comma 2 e dell’art. 38, commi 4-8, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ. e delle circolari ministeriali, nonché l’omesso esame di un punto decisivo. La Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte infondate.
È infondata la prima censura, secondo cui l’accertamento induttivo, in presenza di redditi da lavoro dipendente, dovrebbe fondarsi su elementi dai quali desumere lo svolgimento dell’attività collaterale. La Corte richiama la costante giurisprudenza (Cass. n. 22514/2013, n. 1519/2017, n. 2432/2017), secondo cui la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dai conti bancari, a norma dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si estende alla generalità dei contribuenti, come reso palese dal richiamo all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Nel caso di specie, peraltro, la contribuente era dipendente della stessa società di cui deteneva una partecipazione pari al quaranta per cento.
La seconda censura è inammissibile perché rivolta esclusivamente all’avviso di accertamento e non alla sentenza impugnata, che sul punto tace. La Corte ribadisce il consolidato orientamento (Cass. n. 1063 del 19.01.2005, n. 8106 del 06.04.2006) secondo cui è inammissibile il motivo che non trascriva né le affermazioni in diritto della sentenza gravata, né la corretta interpretazione delle disposizioni invocate.
Anche la terza e la quarta censura sono inammissibili, perché non si confrontano con il decisum e si risolvono in una rivisitazione del fatto compiuto dal giudice di merito. La C.T.R. aveva confermato la legittimità dell’atto impositivo non solo sulla base della casa di abitazione, ma anche di altri indici: la titolarità di altri immobili, di un’autovettura e dei servizi della collaboratrice domestica. Quanto alla dedotta violazione delle circolari, la Corte ricorda che esse sono atti interni di natura non normativa, la cui violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. n. 16644 del 10.08.2015, n. 19697 del 25.07.2018). Infine, la questione relativa alla limitazione dell’accertamento a due anni costituisce questione nuova, inammissibilmente dedotta per la prima volta in cassazione.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di giudizio e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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