Assorbimento improprio e statuizione implicita di rigetto nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 1774 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., la mancanza di una espressa statuizione del giudice quando la decisione adottata comporti comunque la reiezione della pretesa fatta valere, poiché in tal caso deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto, tutte le volte in cui la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. La titolarità del diritto azionato costituisce elemento costitutivo della domanda, sicché l’attore è tenuto a provarne il fondamento mentre il convenuto può contestarla con mera difesa, senza incorrere nella preclusione dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. Una volta esclusa l’omessa pronuncia, le censure attinenti alla motivazione non sono più deducibili in cassazione per espressa previsione legislativa.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato, aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’edificio confinante chiedendo la demolizione delle opere realizzate a distanza non regolamentare e in violazione del diritto di veduta. Il convenuto aveva eccepito la prescrizione delle pretese; il Tribunale, accogliendo la domanda, aveva condannato la controparte a rimuovere o regolarizzare le opere reputate illegittime.

Gli eredi del convenuto, nel frattempo deceduto, proposero appello, prospettando l’intervenuta usucapione, la carenza di legittimazione attiva dell’attore e, nel merito, l’insussistenza delle violazioni. La Corte d’appello accolse l’impugnazione e rigettò la domanda, ritenendo che l’attore fosse titolare di un solo diritto di superficie sull’area del solaio, estintosi per prescrizione ventennale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato i capi di domanda volti a inibire gli affacci illegittimi su parti del fabbricato diverse dalla terrazza.

La Corte ritiene la doglianza infondata. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha esaminato tali domande, vagliandole e rigettandole con la formula dell’assorbimento improprio, poiché le ha reputate dipendenti dalla disattesa prospettazione attorea. Il ricorrente aveva, in sostanza, affermato di essere titolare di un diritto di proprietà, imprescrittibile, leso dalla costruzione e dalle vedute; essendo invece rimasto accertato che le violazioni riguardavano solo il diritto di superficie, ormai prescritto, le stesse risultano prive di fondamento.

Si è dunque in presenza di una statuizione espressa di rigetto. La Corte coglie l’occasione per ribadire che, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa, anche in difetto di specifica argomentazione. Deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. A conforto, la Corte richiama i precedenti Cass. n. 20311 del 2011 e Cass. n. 24155 del 2017.

Esclusa l’omessa pronuncia, la questione si sposta sulla motivazione. La Corte osserva che il relativo vizio non è più denunziabile in cassazione per espressa previsione legislativa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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