Operazioni soggettivamente inesistenti e inversione dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 12373 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’inesistenza soggettiva dell’operazione, addossando alla società interposta il ruolo di mero prestanome, l’onere probatorio a carico dell’ufficio è assolto con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Una volta integrata tale prova, si determina l’inversione dell’onere della prova e grava sul contribuente dimostrare l’effettività del rapporto fatturato. Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni difesa della parte, essendo sufficiente che esponga in modo comprensibile il percorso decisionale, con implicito rigetto delle argomentazioni logicamente incompatibili. La doglianza che contesti la ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa attiene al merito e resta inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2007, riducendo il credito ivi indicato da euro 857.347,00 a euro 17.347,00 e chiedendo il versamento di euro 840.000,00, oltre interessi e sanzioni. La rettifica muoveva da una sequenza negoziale ravvicinata: un immobile alienato a una prima società il 18 gennaio 2007 e, il giorno successivo, ceduto dalla stessa alla ricorrente a un prezzo quasi triplo. Secondo l’ufficio, l’acquirente intermedio non disponeva di alcuna somma e il pagamento sarebbe avvenuto solo dopo l’incasso del corrispettivo versato dalla contribuente.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non contestato l’effettivo acquisto della proprietà e l’effettivo pagamento del corrispettivo e delle imposte. La Commissione tributaria regionale riformava la decisione e accoglieva l’appello dell’ufficio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con otto motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa valutazione delle difese, è infondato. Il giudice non è obbligato a dare atto di ogni singola difesa ove questa non sia necessaria a rendere comprensibile il percorso decisionale; è sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, dovendosi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni con esse incompatibili.

Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è deducibile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nella specie la decisione impugnata consente di comprenderne l’iter argomentativo.

Il terzo motivo è infondato: si tratta di operazione soggettivamente inesistente e il riferimento alla inesistenza oggettiva e all’effettivo compimento della vendita è privo di rilevanza. Nel percorso di merito l’ufficio aveva assolto all’onere di provare l’inesistenza soggettiva del rapporto, con conseguente spostamento sul contribuente dell’onere di provare il contrario, non assolto.

I motivi quarto, quinto e sesto sono inammissibili. Il vizio di violazione di legge attiene alla ricognizione della fattispecie astratta, non alla erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che inerisce alla valutazione del giudice di merito e resta sottratta al sindacato di legittimità. Il settimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente trascritto nei termini esatti le questioni di cui lamentava l’omessa pronuncia. L’ottavo è parimenti inammissibile, rientrando la compensazione delle spese nei poteri discrezionali del giudice di merito. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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