Domande ultratardive al passivo: irrilevante l’attesa dell’esito del giudizio di recupero (Cass. civ. Sez. I n. 22799 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. ultratardive, va interpretato nel senso che il creditore è tenuto a dimostrare non solo la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione, ma anche la causa interna che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto. Venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione non può essere presentata entro lo stesso termine di dodici mesi del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto. L’attesa della definizione del giudizio promosso verso gli obbligati non costituisce causa non imputabile del ritardo.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dalla creditrice avverso il decreto di esecutività dello stato passivo di una società fallita, nel quale era stata respinta la sua istanza di insinuazione al passivo. Il credito azionato derivava da una scrittura privata intercorsa con la controllante della fallita e da una successiva cessione, e la ricorrente assumeva che il mancato realizzo dell’operazione immobiliare sottostante fosse imputabile alla condotta della società poi fallita.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, rilevando in via principale la tardività della domanda di insinuazione e, in via ulteriore, la carenza di data certa delle scritture e l’estraneità della fallita al rapporto obbligatorio. Avverso tale decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, che aggredisce la ratio decidendi principale, di natura processuale: la non tempestività della domanda c.d. ultratardiva per non imputabilità del ritardo. Il motivo è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.

Il Collegio richiama il principio affermato da Cass. Sez. 1 n. 11000 del 05/04/2022, secondo cui il creditore che si avvalga dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall. deve allegare non solo la causa esterna che ha impedito l’attivazione tempestiva, ma anche la causa interna dell’inerzia successiva, non potendo invocare il termine annuale una volta cessato l’impedimento. L’attivazione deve avvenire in un arco temporale ragionevole, nel rispetto del principio della durata ragionevole del procedimento.

Nel caso concreto il Tribunale ha accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la creditrice aveva a disposizione sin dall’ottobre 2016 tutti gli elementi necessari per predisporre l’istanza. Essa, anzi, aveva promosso un separato giudizio verso gli obbligati contrattuali e il garante, con atto notificato successivamente alla richiesta rivolta alla curatela, e quel giudizio si era poi estinto per mancata comparizione delle parti.

Da qui la conclusione che l’attesa della conclusione del procedimento di recupero verso gli altri soggetti non integra causa non imputabile del ritardo. Le obiezioni ulteriori della ricorrente attengono alla questio facti e non sono più sindacabili.

Gli altri motivi, che investono rationes decidendi rese solo ad abundantiam dal Tribunale, sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, secondo il principio di Cass. Sez. Un. 3840/2017. Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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