Giudice onorario notaio e indennità per uso esclusivo del bene comune (Cass. civ. Sez. II n. 2047 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il notaio nominato giudice onorario di Corte d’appello ai sensi degli artt. 62 e ss. D.L. 69/2013 non è soggetto all’incompatibilità territoriale prevista per gli avvocati dall’art. 69, comma secondo, D.L. 69/2013, operando nei suoi confronti i soli obblighi di astensione dell’art. 70 D.L. 69/2013. La questione di legittimità costituzionale delle norme che non estendono ai notai le incompatibilità dei magistrati ordinari è manifestamente infondata, essendo legittima la differenziazione del regime. Quanto al diritto di comproprietà, ai sensi dell’art. 1102 c.c. l’uso individuale della cosa comune non genera alcun obbligo di indennizzo verso il comproprietario inerte; se però quest’ultimo ha manifestato l’intenzione di utilizzare il bene, l’occupante deve corrispondere i frutti civili ricavabili dall’uso esclusivo, senza necessità di formule sacramentali.

Il Fatto

Il Tribunale adito rigetta la domanda di scioglimento della comunione su un immobile già adibito a casa coniugale, rilevando irregolarità urbanistico-edilizie, ma condanna la convenuta al pagamento di un’indennità mensile per l’utilizzazione esclusiva del bene, oltre interessi e spese. La pronuncia è impugnata da entrambe le parti.

La Corte d’appello, in riforma, respinge anche la domanda di indennità per l’occupazione, sul rilievo che il ricorrente non aveva mai chiesto di utilizzare l’immobile; conferma il rigetto della divisione per l’abusività del bene, il mancato integrale pagamento dell’oblazione e il difetto di conformità catastale. Il soccombente ricorre in cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la nullità della sentenza perché deliberata da un notaio nominato giudice onorario, iscritto al collegio notarile distrettuale. La Corte respinge la censura. L’art. 63, comma 3, lettera e), D.L. 69/2013 consente espressamente la nomina dei notai in servizio, in deroga al generale divieto dell’art. 16 R.D. 12/1941 di esercitare libere professioni. L’incompatibilità territoriale dell’art. 69, comma secondo opera solo per gli avvocati di cui alla lettera d); per i notai valgono i soli obblighi di astensione dell’art. 70, attivabili quando abbiano svolto attività professionale per le parti in causa.

La questione di legittimità costituzionale è infondata. Il regime delle incompatibilità dei magistrati onorari si differenzia legittimamente da quello dei magistrati professionali, come già affermato dalla Corte cost. 60/2006. La ratio dell’incompatibilità di sede per gli avvocati risiede nella tutela dell’immagine di indipendenza, particolarmente avvertita per chi svolge attività presso gli uffici giudiziari: situazione che non ricorre per i notai, per i quali operano gli ordinari istituti dell’astensione e della ricusazione.

Il secondo motivo censura gli effetti differiti della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 62-72 del D.L. 69/2013 ove non prevedessero la loro applicazione fino al riordino della magistratura onoraria. Il motivo è inammissibile: la pronuncia ha natura additiva e valore normativo, con bilanciamento tra principi costituzionali di pari livello, sottratto al sindacato della Cassazione.

Fondati sono invece il terzo, quarto e quinto motivo. L’art. 1102 c.c. consente l’uso dell’intera cosa anche in modo più intenso, ma vieta di alterarne la destinazione o impedire il pari uso altrui. L’uso esclusivo non comporta indennizzo verso chi sia rimasto inerte; se però gli altri comproprietari abbiano manifestato l’intenzione di usare il bene, l’occupante deve i frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, con quantificazione ancorata ai frutti dell’uso esclusivo (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023). La richiesta di uso o di indennità era già contenuta nella domanda del 2012: non occorrono formule sacramentali.

Il rigetto dell’ottavo e nono motivo rende superflui i restanti. L’art. 29, comma 1 bis, l. 52/1985, introdotto dal D.L. 78/2010, impone la conformità catastale oggettiva a pena di nullità assoluta, requisito esteso alla divisione giudiziale (Cass. s.u. 21761/2021; Cass. s.u. 8230/2019). La mancanza di conformità osta alla divisione a prescindere dall’entità delle modifiche materiali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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