Imputazione del pagamento e onere della prova del fatto estintivo (Cass. civ. Sez. II n. 19528 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori fra gli stessi soggetti, il pagamento è idoneo a estinguere il credito azionato in giudizio solo se risulti specificamente riferibile a quel determinato rapporto o titolo. Il creditore che agisce per il pagamento del proprio credito assolve l’onere probatorio con la dimostrazione del rapporto o del titolo, non essendo tenuto a provare il mancato pagamento, che costituisce fatto estintivo. Spetta quindi al debitore che eccepisce il pagamento provarne l’efficacia estintiva con riferimento determinato al credito dedotto in giudizio. Solo a fronte di un simile pagamento, puntualmente eseguito, l’onere della prova torna a gravare sul creditore che deduca una diversa imputazione ai sensi dell’art. 1193 cod. civ. Ogni incertezza o ambiguità nella riferibilità del versamento si risolve in danno del debitore.

Il Fatto

Due professionisti riassumevano dinanzi al Tribunale di Padova il procedimento di liquidazione dei compensi professionali, dopo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Venezia, per ottenere la condanna di alcuni ex clienti al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni rese in un contenzioso lavoristico e in una procedura esecutiva. Nel corso del giudizio interveniva l’estinzione parziale del processo, a seguito della rinuncia alla domanda nei confronti della maggior parte degli originari convenuti, con riduzione proporzionale della pretesa.

Il Tribunale rigettava la domanda. I clienti avevano documentato di avere versato somme a mani di un terzo, con l’intesa che questi le riversasse ai professionisti, sostenendo di avere così estinto il debito. I professionisti ricorrevano per cassazione, lamentando l’errata distribuzione dell’onere probatorio sull’imputazione dei pagamenti.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di più rapporti obbligatori, se il debitore non esercita la facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore ex art. 1195 cod. civ.; i criteri legali dell’art. 1193, comma 2, cod. civ. hanno carattere suppletivo e subentrano solo quando nessuna imputazione sia stata effettuata. L’onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. n. 31837 del 27.10.2022; Cass. n. 450 del 14.01.2020).

Tale principio opera però solo quando il pagamento risulti specificamente riferibile a un determinato credito, e in particolare a quello azionato. Il creditore deve provare il rapporto o il titolo su cui si fonda la pretesa, non il mancato pagamento, che è fatto estintivo a carico del debitore che lo eccepisce. Solo di fronte a un pagamento di efficacia estintiva, puntualmente eseguito con riferimento a un credito determinato, l’onere torna sul creditore che deduca l’imputazione a un credito diverso o più antico (Cass. n. 19039 del 16.07.2019).

Con specifico riguardo al credito professionale dell’avvocato, la Corte ribadisce che, se il cliente eccepisce di avere versato nel tempo somme maggiori, riferendole indistintamente a tutte le pratiche curate, l’onere del debitore non è assolto dal rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione, limitandosi a dedurre l’incongruenza degli importi. Ove la relazione fra pretesa e adempimento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze, anche presuntive, il debitore non può postulare genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento (Cass. n. 28779 del 09.11.2018).

Nella fattispecie i versamenti, per importo e riferibilità temporale, rendevano incerta e ambigua la prova del fatto estintivo. Corretta è l’affermazione del giudice di merito sull’avvenuta consegna delle somme; non altrettanto corretta è l’inversione dell’onere probatorio in ordine alla diversa imputazione dei pagamenti. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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