Incompetenza foro consumatore rilevabile d’ufficio entro prima udienza (Cass. civ. Sez. II n. 2046 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’incompetenza territoriale fondata sul foro del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) cod. cons., è bensì rilevabile d’ufficio, ma deve essere esplicitamente sollevata dal giudice entro il limite temporale della preclusione determinata dall’udienza di trattazione ex artt. 38, comma 3, e 183, comma 1, cod. proc. civ., indipendentemente da un’eventuale sollecitazione tardiva della parte. Le udienze meramente interlocutorie, fissate su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 185 cod. proc. civ. per esperire tentativi di conciliazione, non integrano la prima udienza di comparizione. Una volta ritualmente attivato il potere officioso, l’assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. è idonea a instaurare il contraddittorio sulla questione di competenza.

Il Fatto

Una società di costruzioni otteneva dal Tribunale di Taranto un decreto ingiuntivo nei confronti di due committenti per il corrispettivo di lavori edili eseguiti su un’unità immobiliare. I committenti proponevano opposizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale derogabile.

Nel corso della prima effettiva udienza di comparizione, celebrata il 21.09.2022, la difesa opponente sollevava una nuova eccezione di incompetenza fondata sul foro del consumatore, indicando come competente il luogo di residenza degli opponenti. Il Tribunale accoglieva l’eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e declinava la competenza, ritenendo rispettato il termine ex art. 38 cod. proc. civ. poiché le udienze precedenti erano state meramente interlocutorie. La società proponeva regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la nullità del procedimento sotto tre profili: la possibilità di rilievo officioso non oltre la prima udienza in senso cronologico; la necessità che l’intenzione di avvalersi del potere officioso sia esternata nel provvedimento assunto all’udienza; l’esclusione della rilevabilità d’ufficio quando il convenuto si sia costituito. Il motivo è dichiarato infondato.

La Corte ribadisce che l’incompetenza fondata sul foro del consumatore, seppur oggetto di rilievo ex officio, deve essere «esplicitamente sollevata dal Giudice — indipendentemente dalla eventuale sollecitazione della parte — entro il limite temporale della preclusione determinata dalla udienza di trattazione», richiamando Cass. Sez. 6-2 n. 23912 del 02.10.2018. Il riferimento a Cass. n. 10516/2019 è giudicato inconferente, riguardando il rito del lavoro, ove l’accelerazione dei tempi è giustificata dalla specialità del rito.

Quanto al secondo profilo, l’assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. da parte dello stesso giudice basta a confutare la censura, avendo di fatto instaurato il contraddittorio sulla questione di competenza. Il terzo profilo è superato dalle medesime argomentazioni: il precedente invocato dalla ricorrente (Cass. Sez. 6-3 n. 12981 del 30.06.2020) attiene a ipotesi diversa, in cui era il consumatore stesso ad agire in giudizio derogando al foro previsto a sua tutela. Nel caso di specie gli opponenti assumevano la posizione di convenuto sostanziale nel procedimento monitorio instaurato da altri.

Con il secondo motivo si denunciava l’omesso esame di un fatto controverso decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere il Tribunale valutato il coinvolgimento di una società commerciale nella vicenda. Il motivo è infondato: la decisione si basa sui fatti allegati dalle parti e sul dato incontestato della stipulazione di un contratto di appalto d’opera tra proprietari di immobile abitativo e impresa edile. L’eccezione di incompetenza territoriale non introduce un tema suscettibile di istruzione piena, dovendo essere decisa allo stato degli atti (richiamate Cass. Sez. 2 n. 33439 del 2021, Cass. n. 17794/2013, Cass. n. 20553/2019, Cass. n. 12445/2010).

Il Collegio rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, quale foro del consumatore, rimettendo la causa anche per le spese e fissando il termine di riassunzione ex art. 50, comma 1, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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