Ricorso per cassazione e contratti collettivi regionali: no alla violazione diretta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2079 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere fondato sulla diretta violazione dei contratti collettivi di rilevanza regionale, estranei ai «contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro» richiamati dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Parimenti, le disposizioni dei regolamenti interni degli enti pubblici sono prive di valore normativo. In entrambi i casi la censura è ammissibile solo denunciando la violazione o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica degli artt. 1362 e ss. cod. civ., non la scelta di una tra più interpretazioni possibili.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente del Consiglio regionale del Lazio, adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per accertare il proprio diritto alla conservazione della posizione organizzativa e del relativo trattamento economico, revocatigli in occasione di un temporaneo comando presso una società partecipata.
Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione, accertava l’illegittimità della revoca e il diritto del lavoratore alla corresponsione delle somme dal rientro dal comando sino alla scadenza dell’incarico biennale, oltre accessori. Avverso tale sentenza la Regione Lazio proponeva ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 9 dell’Accordo di Concertazione del 23.2.2010, sostenendo che la Corte territoriale si era attenuta a un’interpretazione meramente letterale della disposizione, la quale collega le posizioni organizzative alle funzioni e alle strutture presso cui sono istituite e ne prevede la perdita automatica in caso di trasferimento ad altra struttura.
Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 185 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29.1.2003, che per il dipendente in comando garantisce la conservazione del posto e altri diritti, senza menzionare quello alla posizione organizzativa.
La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. L’Accordo di Concertazione non è inquadrabile nei contratti collettivi nazionali di lavoro, avendo ambito di efficacia soltanto regionale. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 è di stretta interpretazione e non si applica ai contratti collettivi regionali (Cass. n. 7671/2016; Cass. n. 16876/2006).
Pertanto l’interpretazione di tali contratti può essere veicolata in cassazione solo denunciando la violazione dei canoni legali posti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., e non la scelta di una tra più interpretazioni possibili, ma solo quella di un’interpretazione incompatibile con l’uso corretto di quei canoni. Nel caso concreto la ricorrente non spiega perché l’interpretazione letterale sarebbe fallace né quali canoni legali assume violati (Cass. n. 9461/2021, Cass. n. 28319/2017, Cass. n. 25728/2013, Cass. n. 15798/2005).
Quanto al regolamento interno, la Corte ribadisce che le sue disposizioni non hanno valore normativo, sicché la loro violazione è denunciabile solo per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ., estensibili all’interpretazione degli atti giuridici privi del rango di norme di diritto (Cass. n. 27456/2017, Cass. n. 12202/2020, Cass. n. 40408/2021, Cass. n. 29620/2023, Cass. n. 30682/2023). La ricorrente non prospetta alcuna violazione dei canoni legali di interpretazione.
Nota della Redazione
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