Termine breve per l’impugnazione nel rito Fornero e comunicazione integrale della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13255 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo, di cui all’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, è necessaria la comunicazione di cancelleria che contenga il testo integrale della sentenza, comprensivo della motivazione, e non il solo avviso di deposito. La comunicazione via pec che rechi in allegato il testo completo del provvedimento raggiunge lo scopo di porre le parti in grado di conoscere le ragioni della decisione e di valutarne la correttezza in vista dell’impugnazione. È inammissibile il motivo che deduca l’omesso esame di vicende processuali, estraneo al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva impugnazione del licenziamento; il Tribunale di Roma, in sede di opposizione, rigettava l’opposizione avverso l’ordinanza che aveva respinto l’impugnazione. La Corte d’appello di Roma dichiarava poi inammissibile l’appello perché tardivo: la sentenza di primo grado era stata comunicata al lavoratore in data 15 giugno 2021, il reclamo avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 luglio 2021, mentre il gravame era stato proposto il 25 novembre 2021. A prescindere dalla forma dell’atto introduttivo, la Corte territoriale riteneva dunque tardiva l’impugnazione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e l’assenza assoluta di motivazione, nonché la violazione dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ. La controricorrente, l’ente pubblico datore di lavoro, resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente contestava la valorizzazione della data di pubblicazione della sentenza, sostenendo che ai fini della decorrenza del termine breve rilevi solo la comunicazione di cancelleria. Lamentava la mancanza di prova circa l’esistenza e la validità della comunicazione, con l’allegazione della sentenza integrale, e richiamava la giurisprudenza della Corte sull’inidoneità del mero avviso di deposito a far decorrere il termine breve, occorrendo il testo integrale della pronuncia.
Il motivo fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è dichiarato inammissibile: l’omesso esame di vicende processuali non rientra nel paradigma della norma, che riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dagli atti e abbia carattere decisivo. La Corte territoriale ha comunque accertato che la sentenza di primo grado era stata comunicata al lavoratore il 15 giugno 2021, con la conseguenza che non è configurabile il difetto di motivazione. La sentenza richiama la lettura delle Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza della mera insufficienza della motivazione.
La censura relativa alla violazione dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012 è invece infondata. Con ordinanza interlocutoria n. 21857/2023, pubblicata il 3 ottobre 2023, la Corte aveva delegato la cancelleria a verificare se la comunicazione della sentenza di primo grado fosse stata effettuata in forma integrale, comprensiva della motivazione, o si fosse risolto in un semplice avviso di deposito. La cancelleria del giudice di primo grado, con nota del 16 ottobre 2023, ha attestato di avere provveduto il 15 giugno 2021 alla comunicazione a mezzo pec del deposito della motivazione, allegando le ricevute con la sentenza. Da tale attestazione risulta che alle parti è pervenuto il testo integrale del provvedimento e che esse sono state poste in grado di conoscerne le ragioni e di predisporre l’impugnazione.
Tale comunicazione è dunque idonea a far decorrere il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, ratione temporis applicabile. Lo scopo della comunicazione è quello di far pervenire alle parti il testo integrale del provvedimento e di porle in grado di valutare la correttezza della pronuncia, scopo raggiunto quando la comunicazione di cancelleria contenente il testo integrale giunge all’indirizzo pec del difensore. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Nota della Redazione
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