Redditometro: presunzione legale relativa e onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 2078 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa che collega alla disponibilità dei beni indice il possesso di una capacità contributiva, con il conseguente onere, a carico del contribuente, di provare con idonea documentazione la provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni. Il giudice tributario, accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, salvo valutare la prova contraria offerta. Non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della ricchezza: occorre la prova documentale di circostanze sintomatiche dell’entità e della durata del possesso dei redditi non imponibili. In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva confermato l’avviso di accertamento sintetico per maggior reddito relativo all’anno di imposta 2008. L’accertamento si fondava sul possesso di alcuni beni indice, tra cui due autovetture, un furgone, due immobili e alcuni cavalli da equitazione.

I giudici d’appello hanno ritenuto che la somma percepita nel 2006 a titolo di TFR e il reddito annuo dichiarato non fossero sufficienti a giustificare le spese di mantenimento dei beni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sull’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che il vizio di omesso esame concerne un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, che sia stato oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato testuale o extratestuale, il come e il quando della discussione e la sua decisività. Nel caso concreto manca la dimostrazione delle ragioni di fatto poste a base delle due conformi decisioni di merito e della loro diversità, come richiesto dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

La censura, inoltre, non attinge un fatto storico, ma una serie di argomentazioni difensive dirette a una generale revisione delle risultanze istruttorie, senza chiarire la portata decisiva del fatto assunto come omesso.

Il secondo motivo, relativo all’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, è infondato. La Corte ribadisce che il redditometro collega alla disponibilità di determinati beni un valore di reddito secondo criteri statistici e presuntivi. Si tratta di una presunzione legale relativa: il giudice tributario non può privare i beni indice del valore presuntivo, ma può valutare la prova che il contribuente offra sulla provenienza non reddituale delle somme.

Spetta al contribuente l’onere di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito è costituito da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Non è sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della ricchezza: la norma richiede la prova documentale di circostanze sintomatiche dell’entità e della durata del possesso dei redditi.

Il terzo motivo, sull’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, è in parte inammissibile e in parte infondato. Il requisito di motivazione opera quando le sanzioni sono irrogate con atto separato, non quando vengono contestate unitamente all’accertamento del maggior reddito. La sanzione irrogata con atto contestuale all’avviso è motivata per relationem alla pretesa fiscale definita nei suoi elementi essenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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