Insinuazione al passivo con privilegio solo se titolo riferito a ciascun credito (Cass. civ. Sez. I n. 2287 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare che invochi il riconoscimento del privilegio, in presenza di una pluralità di crediti insinuati, deve specificamente e chiaramente riferire il titolo di prelazione a ciascuno di essi, con indicazione distinta del rispettivo titolo e delle ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito. L’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall. impone al creditore di dedurre il titolo di prelazione fin dall’atto di insinuazione. All’omissione, o all’assoluta incertezza attributiva della prelazione, consegue la degradazione a chirografario del credito invocato. Il difetto attiene alla causa petendi della domanda, non alla sua documentazione: non rileva che il titolo sia desumibile dagli atti, se la domanda non lo descrive.

Il Fatto

La società, agente della riscossione, proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento per crediti tributari e contributivi portati da ruoli, chiedendone la collocazione in via privilegiata per la quasi totalità e in via chirografaria per la parte residua. Il giudice delegato escludeva l’intero credito, rilevando la nullità del contratto di fideiussione posto a fondamento dell’iscrizione a ruolo.

Proposta opposizione ex art. 98 l. fall., il Tribunale accoglieva la domanda e ammetteva il credito, ma lo collocava integralmente al chirografo, sul rilievo che la creditrice non aveva specificamente indicato la natura del privilegio né la ragione della pretesa prelazione. Avverso il decreto la società proponeva ricorso per cassazione; il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è infondato. La Corte rileva anzitutto che le censure non colgono la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il diniego del privilegio non si fonda sulla mancata prova dei fatti costitutivi del diritto di prelazione, ma sulla mancata allegazione, già in fase di verifica del passivo e poi in sede oppositiva, degli elementi descrittivi qualificanti il titolo della richiesta ammissione privilegiata.

La decisione impugnata è conforme all’orientamento di legittimità richiamato, secondo cui la domanda di ammissione al passivo postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione del titolo di prelazione ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., con conseguente degradazione a chirografario in caso di omissione o assoluta incertezza. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 10990 del 26.04.2021, oltre a n. 17710 del 2014 e n. 12467 del 2018.

Nel caso concreto è mancata la specifica allegazione e descrizione delle cause di prelazione, connesse con precisione ai relativi crediti tributari. La Corte enuncia quindi il principio di diritto secondo cui la richiesta del privilegio è esaminabile nei suoi presupposti costitutivi solo se riferita specificamente e chiaramente a ciascun credito insinuato, con indicazione distinta del rispettivo titolo di prelazione e delle ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito.

Il ricorso incidentale del fallimento, relativo alla mancata compensazione delle spese, è dichiarato inammissibile. Il sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità della compensazione, per soccombenza reciproca o altri giusti motivi ex art. 92 cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente incidentale tenta in realtà di riproporre una valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, come affermato da Sez. VI-3 n. 24502 del 17.10.2017 e da Sez. I n. 3340 del 05.02.2019.

La Corte rigetta dunque il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, con regolazione delle spese secondo soccombenza, parzialmente compensate, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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