Motivazione per relationem acritica è apparente e impone la cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 22446 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni prospettate in appello e di quelle già esaminate in primo grado. La motivazione è apparente e la sentenza va cassata quando la corte territoriale aderisce in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. In tal caso è violato l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost. e all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di una società contribuente, contestando l’errato metodo di calcolo dell’agevolazione Tremonti Ambientale di cui all’art. 6, commi tredici e ss., legge n. 388/2000 e recuperando a tassazione una quota di reddito d’impresa sottratta all’imposizione. La società proponeva ricorso e la C.t.p. di Salerno lo accoglieva integralmente, compensando le spese.
La contribuente appellava limitatamente al capo sulle spese; l’Ufficio proponeva appello incidentale. La C.t.r. della Campania accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività rispetto ai termini dell’art. 327 cod. proc. civ., sollevata dalla controricorrente, e la disattende. La decisione di seconde cure era stata depositata il 21 novembre 2018 e il ricorso proposto il 20 gennaio 2020; nel computo dei termini vanno però calcolati i nove mesi di sospensione previsti dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, in materia di pace fiscale. Il ricorso è dunque ammissibile.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’Ufficio lamentava la motivazione apparente della sentenza impugnata, resa per relationem a quella di primo grado, senza autonoma valutazione delle critiche alla c.t.u. La Corte rileva l’assoluta carenza di motivazione laddove i giudici d’appello si erano limitati ad affermare che l’appello incidentale non riusciva a scalfire l’impianto decisorio dei primi giudici, contestando “senza costrutto” le conclusioni del c.t.u.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così risolvendosi in una acritica adesione a un provvedimento solo menzionato (Cass. n. 2397 del 2021). La motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma, così che dalla lettura di entrambe le sentenze si ricavi un percorso argomentativo esaustivo e coerente; va invece cassata la decisione che aderisca in modo acritico alla pronuncia di primo grado (Cass. n. 20883 del 2019).
Nel caso concreto il giudice d’appello ha completamente obliterato l’obbligo di motivare con proprio convincimento, in relazione ai fatti dedotti e alle prove allegate: la motivazione è assolutamente apparente, perché non consente di verificare l’iter argomentativo seguito per rigettare il gravame erariale.
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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