Competenza del Tribunale delle acque sulla delimitazione dell’alveo (Cass. civ. Sez. II n. 4869 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la proprietà di un terreno che si assume ricompreso nell’alveo di un corso d’acqua pubblico rientra nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 140, lett. b), r.d. n. 1775/1933, quando si renda necessaria una indagine tecnica volta ad accertarne l’appartenenza al demanio idrico, anche con riferimento al passato. Irrileva che la questione sulla determinazione dell’alveo abbia carattere pregiudiziale, incidentale o sia proposta in via di eccezione: ciò che conta è la necessità dell’accertamento tecnico sui limiti del corso d’acqua. Restano invece devolute al giudice ordinario le controversie sulla titolarità di un terreno che, pacificamente, faccia o abbia fatto parte dell’alveo, non ponendosi alcuna questione sulla delimitazione dello stesso. Il ricorso per regolamento di competenza che censuri la statuizione sulle spese processuali è infondato, ove il giudice del merito abbia correttamente individuato la parte soccombente ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società proponeva domanda di accertamento della proprietà di alcune aree site nel territorio di un Comune, sostenendo di esserne titolare. Le amministrazioni convenute contestavano tale titolarità, deducendo che i terreni ricadevano all’interno dell’alveo di una ramificazione di un torrente e appartenevano pertanto al demanio idrico.
Il Tribunale adito declinava la propria competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse indagini tecniche sull’esatta collocazione dei terreni rispetto all’alveo. La società impugnava la decisione con ricorso per regolamento di competenza, censurando anche il capo sulle spese processuali poste a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’organo: il Tribunale Regionale delle Acque è organo specializzato della giurisdizione ordinaria in primo grado, e la sua competenza copre le controversie relative ai limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde, come previsto dall’art. 140, lett. b), r.d. n. 1775/1933.
Il criterio discretivo è di natura oggettiva e tecnica. La competenza sussiste quando vengono in questione i poteri di governo delle acque nell’interesse generale della collettività, in relazione all’individuazione dei limiti dei corsi d’acqua e al carattere eminentemente tecnico delle questioni. Rientrano dunque in tale ambito le controversie sulla proprietà di un terreno che si contesti faccia parte dell’alveo di un corso d’acqua pubblico, allorché insorga la necessità di accertare l’appartenenza del bene al demanio idrico, anche con riferimento al passato.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 3047 del 01.02.2022; Cass. n. 9279 del 11.04.2017) e ne trae una conseguenza ulteriore: ai fini del riparto non rileva che la questione involgente la determinazione dell’alveo abbia carattere pregiudiziale, meramente incidentale o sia stata proposta in via di eccezione. Ciò che assume rilievo è la necessità di una indagine tecnica per stabilire se il terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico.
Speculare il criterio opposto: appartengono alla competenza del giudice ordinario le controversie sulla titolarità di un terreno che, pacificamente, faccia o abbia fatto parte dell’alveo di un fiume, poiché in tali casi non si pone alcuna questione sulla determinazione dei limiti dell’alveo e delle sponde né sulla qualificazione del bene come alveo (Cass. Sez. VI-2, ord. n. 16807 del 24.07.2014).
Nel caso concreto la controversia verte sull’esatta collocazione del terreno all’interno o all’esterno dell’alveo di una ramificazione del torrente, e dunque sulla delimitazione dell’alveo medesimo. Il ricorso è rigettato e la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è confermata, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Il motivo sulle spese è infondato, avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; le spese del procedimento saranno liquidate dal giudice del merito.
Nota della Redazione
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