Ottemperanza tributaria: messa in mora solo con ufficiale giudiziario (Cass. civ. Sez. V n. 2393 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario la condizione di proponibilità del giudizio di ottemperanza è costituita dal decorso di trenta giorni dalla messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 70, secondo comma, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio di ottemperanza si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile perché non mira all’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma a renderlo effettivo anche quando difettino i caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo. Poiché nessun termine è previsto a carico dell’Amministrazione per adempiere al giudicato, la diffida trasmessa mediante posta certificata non integra la fattispecie legale e non consente l’accesso al rimedio.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, per ottenere l’ottemperanza di una precedente sentenza della stessa Commissione. Quel giudizio, definito a seguito di rinvio della Corte, aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria relativo a una cartella di pagamento, già sfociata in un pignoramento presso terzi, condannando l’ente impositore anche alle spese legali.
Avviato il giudizio di ottemperanza, il Collegio di secondo grado lo dichiarava inammissibile, rilevando che il contribuente aveva notificato la diffida e messa in mora tramite posta certificata anziché per mezzo dell’ufficiale giudiziario. Il contribuente impugnava la decisione in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il secondo motivo, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica. Il ricorrente sosteneva che il Collegio avesse erroneamente preteso la notifica della messa in mora mediante ufficiale giudiziario, invocando la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 46/E del 10.04.2000, una circolare regionale e il principio per cui la nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l’atto ha raggiunto lo scopo.
Il motivo è dichiarato in parte inammissibile. Il contribuente non coglie la reale ratio decidendi: la Commissione regionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per il solo fatto che la procedura era stata avviata mediante una mail di diffida tramite posta certificata, anziché a mezzo di ufficiale giudiziario, e non già per la mancanza di un termine a carico dell’ente impositore.
Nel merito, il motivo è infondato. La Corte ribadisce che, in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza è ammissibile ogni volta che si debba far valere l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell’atto rispetto all’obbligo di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire. Esso si distingue dal giudizio esecutivo civile perché il suo scopo non è ottenere l’esecuzione coattiva del comando, ma renderlo effettivo, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo.
Da ciò deriva che, non essendo previsto alcun termine per l’Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare il termine di cui al primo comma dell’art. 70, previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 70, secondo comma, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992. La Corte richiama sul punto Cass., V, n. 31690/2021 e Cass. n. 26137/2023.
Il primo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto né riportato il verbale di udienza da cui ricavare il rifiuto opposto dal Collegio alla produzione della nota spese, l’eccezione allo svolgimento delle difese e la lamentata trattazione collegiale anziché monocratica. Il ricorso è conclusivamente respinto, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.