Inammissibile il motivo che chiede una diversa valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 3615 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettando la violazione dell’art. 2043 cod. civ., si traduca in una censura sulla valutazione delle prove e sull’accertamento dei fatti di causa, senza allegare un’erronea interpretazione o applicazione della norma sostanziale, è inammissibile. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, né riesaminare il compendio probatorio, ivi comprese le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove documentali. La doglianza che invoca una diversa ricostruzione del fatto — nella specie l’inesistenza dell’addebito — non integra un vizio di violazione di legge.
Il Fatto
Il titolare di uno studio contabile, insieme ad alcune società, ha convenuto in giudizio un proprio collaboratore, imputandogli di aver sottratto ingenti somme dai conti dello studio e di averle versate su conti propri o di altre società. Oltre alla restituzione, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni; in particolare il titolare dello studio ha allegato di aver dovuto interrompere l’attività professionale per effetto della vicenda.
Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il convenuto e altri soggetti alla restituzione delle somme sottratte e al risarcimento del danno, con accertamento dell’ammontare tramite consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’Appello ha riunito i distinti appelli dei soccombenti e ha confermato la decisione. Il collaboratore ricorre per cassazione con un unico motivo; la parte attrice resiste con controricorso e deposita memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la ratio della decisione impugnata: i giudici di merito hanno ritenuto provato che il ricorrente si sia appropriato delle somme in virtù della gestione dei conti dello studio, considerando insufficiente la tesi di una generica autorizzazione del titolare a operare gli storni. A sostegno concorrono le risultanze del processo penale, nel quale il ricorrente è stato condannato per appropriazione indebita, e la difesa dei co-convenuti, che hanno contestato solo l’ammontare del danno e non la sua causazione.
Il motivo deduce violazione dell’art. 2043 cod. civ.: il ricorrente sostiene di aver agito su incarico e sotto la direzione del titolare dello studio, limitandosi a spostare fondi tra conti; contesta la valutazione della consulenza tecnica, dalla quale risulterebbero non giustificate solo due operazioni di minor importo, e afferma che alcune somme corrisponderebbero a compensi per la propria attività.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Esso non contiene una censura di erronea interpretazione o applicazione della norma sostanziale, ma solo una contestazione della valutazione delle prove e dell’accertamento dei fatti: il ricorrente lamenta l’erronea valutazione della consulenza tecnica e della prova documentale, nonché il fatto che i giudici di merito abbiano smentito la tesi dell’incarico ricevuto, che essi avrebbero invece dovuto ritenere vera.
Si tratta, osserva la Corte, della richiesta di valutare diversamente le prove e i fatti di causa, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in 5.000,00 euro oltre 200,00 euro per esborsi, spese generali e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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