Onere della prova e censura in cassazione: valutazione delle prove non sindacabile (Cass. civ. Sez. III n. 2421 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo la differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non è invece deducibile la censura che investa la valutazione delle prove svolta dal giudice del merito: quest’ultima è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La critica del giudizio di fatto, anche se formulata in termini di violazione di norma di diritto, è inammissibile e può integrare il presupposto della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il creditore pignoratizio aveva agito in giudizio per il risarcimento del danno contro gli amministratori e i soggetti coinvolti nella vicenda societaria. Il pegno era stato costituito sul 50% delle quote di una società a garanzia di un credito; le quote erano poi state alienate e la società aveva ceduto i propri immobili, unici cespiti sociali, a una società riconducibile a uno degli acquirenti, a un prezzo solo in minima parte corrisposto.
Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda nei confronti di alcuni convenuti, ravvisando un’alienazione senza sostanziale corrispettivo e la perdita della garanzia. La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’appello, confermando la doppia conforme. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sull’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. sotto il profilo della ritenuta insufficienza probatoria delle difese. La Corte rileva anzitutto che, quanto a uno dei soggetti indicati, difettano la legittimazione e l’interesse a proporre l’impugnazione.
Nel merito, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice ha addossato l’onere a una parte diversa da quella corretta secondo le regole di scomposizione della fattispecie, e non quando oggetto di doglianza sia la valutazione delle prove. A sostegno richiama Cass. n. 13395 del 2018 e Cass. n. 18092 del 2020.
La censura, pur formalmente costruita come violazione di norma di diritto, si risolve nella confutazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito. La Corte osserva inoltre che, in presenza di doppia conforme, la denuncia di vizio motivazionale avrebbe incontrato il limite dell’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Il ricorso chiede, in sostanza, al Collegio di accedere agli atti del processo di merito per un diverso accertamento del fatto: richiesta che non può trovare ingresso in sede di legittimità. Il motivo è pertanto inammissibile. I ricorrenti sono condannati alle spese e, avendo formulato la censura in radicale difformità rispetto al parametro del ricorso per cassazione, alla somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., liquidata equitativamente nella misura del 50% del compenso (cfr. Cass. n. 38528 del 2021).
Nota della Redazione
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