Cosap dovuto dalla concessionaria autostradale per l’occupazione del demanio comunale (Cass. civ. Sez. V n. 2422 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche è dovuto dalla società concessionaria della gestione autostradale che occupi di fatto spazi rientranti nel demanio comunale, anche quando l’opera sia di proprietà statale. La concessionaria non può invocare l’esenzione riconosciuta allo Stato, poiché resta soggetto formalmente e sostanzialmente distinto dal concedente, salvo che ricorrano i requisiti dell’in house providing. Il requisito impositivo è integrato dalla mera utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente titolare, restando indifferente la strumentalità dell’uso a un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione.
Il Fatto
La società concessionaria della rete autostradale ha impugnato davanti al Tribunale di Tivoli l’atto di accertamento per omessa dichiarazione, con contestuale irrogazione di sanzioni, relativo al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto per l’anno 2007 a un Comune, in relazione allo spazio sovrastante un tratto stradale interessato da un cavalcavia autostradale.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, disponendo la disapplicazione dell’atto e accertando che nulla era dovuto. La Corte d’Appello di Roma ha poi rigettato la domanda, rilevando che la società è soggetto diverso dallo Stato e non può beneficiare dell’esenzione statale, da interpretare in modo rigoroso e restrittivo, escludendo altresì la formazione di un giudicato sull’inapplicabilità della sanzione. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, relativi ai presupposti del canone e all’esenzione invocata. Richiamato l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, ratione temporis vigente, rileva che sussiste pienamente il presupposto dell’occupazione di un’area del demanio comunale. La realizzazione della rete autostradale con provvedimenti legislativi non ha comportato il trasferimento automatico della proprietà delle strade allo Stato: era necessario un procedimento di espropriazione o accordi con effetti traslativi.
L’art. 822 cod. civ. qualifica le strade e le autostrade come demanio pubblico se appartengono allo Stato, trattandosi di demanio statale meramente eventuale. L’art. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961, nel prevedere che gli enti proprietari prescrivano le cautele durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto stradale a enti territoriali. Occorre dunque distinguere la proprietà della strada su cui insiste il cavalcavia da quella del manufatto: la prima resta dell’ente territoriale in assenza di atto di trasferimento; non si configura un’ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato.
Quanto al requisito dell’occupazione, il canone costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l’occupazione di fatto. La società concessionaria statale che abbia realizzato e gestito un’opera pubblica occupando spazi del demanio comunale è tenuta al pagamento, non assumendo rilievo la proprietà statale dell’opera, poiché la condotta occupativa è posta in essere nello svolgimento autonomo della propria attività d’impresa (Cass., Sez. I, n. 16395 del 2021). È indifferente la strumentalità dell’utilizzazione a un pubblico interesse, in assenza di una specifica esenzione.
Non rileva la realizzazione dell’opera in virtù di concessione statale: il concessionario può considerarsi longa manus dell’amministrazione solo in presenza dei requisiti dell’in house providing (controllo analogo e destinazione di oltre l’80% dell’attività). Anche ove fosse società in house, la scelta della forma privata impone il regime privatistico, in forza dell’art. 6 del TFUE. Nella medesima direzione la Cass., Sez. I, n. 15010 del 2023: il canone è sempre dovuto dalla concessionaria in relazione al viadotto dell’infrastruttura, poiché il fine pubblicistico non la rende mera longa manus dello Stato.
Il quarto e il quinto motivo, sulla formazione del giudicato, sono infondati: correttamente la sentenza d’appello ha escluso il giudicato, poiché l’appellante si era confrontato con le sole argomentazioni della sentenza, riferite al canone, mentre l’onere di riproposizione delle eccezioni assorbite incombeva, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., sull’appellato vittorioso. Il sesto motivo è infondato: il regolamento comunale è riconducibile all’art. 63, comma 2, lett. g e g-bis, d.lgs. n. 446 del 1997, senza violazione dei principi di legalità e tassatività; la previsione regolamentare non è stata trascritta, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. n. 19360 del 2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.