Termine equa riparazione decorre dalla definizione del giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. II n. 122 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso per equa riparazione, di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 nel testo modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012, conv. dalla legge n. 134/2012, decorre, ove siano stati esperiti successivamente al processo di cognizione prima il giudizio di esecuzione e poi il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione dell’ultimo dei procedimenti instaurati. L’equiparazione funzionale tra esecuzione forzata e ottemperanza, in chiave convenzionalmente orientata, impone di considerare il processo unitariamente fino alla piena soddisfazione del credito dell’indennizzo nei confronti dello Stato-debitore. In tema di legittimazione passiva, il contraddittorio va instaurato congiuntamente nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze quando la vicenda si sia svolta davanti a giudici ordinari e amministrativi.
Il Fatto
I ricorrenti avevano adito la Corte d’appello di Perugia per ottenere l’equa riparazione ex legge n. 89/2001 per la durata irragionevole di un precedente procedimento instaurato ai sensi della medesima legge, conclusosi con l’accoglimento della domanda. A quel procedimento avevano fatto seguito un processo di esecuzione presso terzi, con provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, e un successivo giudizio d’ottemperanza, chiuso con sentenza del Consiglio di Stato.
La domanda era accolta con decreto monocratico. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione, sostenendo la tardività del ricorso perché il termine sarebbe decorso dalla conclusione del processo esecutivo, e non dalla pronuncia definitiva del giudice amministrativo. L’opposizione era respinta e il Ministero ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la nozione di decisione definitiva, assumendo che il ricorso sarebbe tardivo perché il termine decorreva dall’ordinanza di assegnazione ex art. 530 c.p.c., non opposta, e non dalla sentenza di ottemperanza.
La Corte dichiara il motivo infondato. L’equiparazione funzionale tra esecuzione forzata e giudizio d’ottemperanza è acquisita in forza dell’arresto n. 19883/2019 delle Sezioni Unite, secondo cui la fase di cognizione che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva, decorrendo il termine dalla definitività di quest’ultima.
Il Collegio richiama poi l’ordinanza n. 2/2023 (conforme la n. 25203/2023), che ha esteso il continuum anche al giudizio di ottemperanza instaurato in consecuzione a quello esecutivo: il termine decorre dalla positiva definizione dell’ultimo dei procedimenti instaurati.
La soluzione si fonda sull’interpretazione convenzionalmente orientata, alla luce di Corte EDU, Bozza c. Italia, 14 settembre 2017, per cui l’esecuzione è parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 CEDU. La pronuncia Bozza attribuisce valore di decisione interna definitiva all’ordinanza di assegnazione solo perché in quel caso l’esecuzione era l’unico seguito del procedimento dichiarativo. Esecuzione forzata e ottemperanza non sono alternative, ma concorrono al medesimo risultato pratico, e non vi è abuso del processo finché il diritto non sia soddisfatto mediante il pagamento.
Il secondo motivo, relativo alla legittimazione passiva, è fondato. La Corte afferma che, quando la vicenda si è svolta davanti a giudici ordinari e amministrativi, il contraddittorio va instaurato congiuntamente nei confronti dei due Ministeri, per determinare il quantum separatamente ascrivibile ai diversi plessi (richiamata l’ordinanza n. 11533/2023, conforme la n. 23853/2023). Essendo stato evocato il solo Ministero della Giustizia, il contraddittorio non è integro.
Il provvedimento è quindi cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, restando assorbito il ricorso incidentale per effetto espansivo interno ex art. 336, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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