Cessione intracomunitaria franco fabbrica, prova del trasporto e inammissibilità del motivo (Cass. civ. Sez. V n. 2429 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cessioni intracomunitarie con clausola franco fabbrica, laddove il cedente non abbia curato direttamente il trasporto e non sia in grado di esibire il documento di trasporto internazionale, la prova della movimentazione fisica dei beni può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo. Il motivo di ricorso che censuri la pretesa insufficienza probatoria di una dichiarazione del cessionario è però inammissibile quando non colga la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il giudice di appello, infatti, non ha affermato in astratto l’inidoneità di quella dichiarazione, ma ha riscontrato in concreto la mancanza di riferimento certo tra le certificazioni di ricezione e le fatture prodotte, con conseguente difetto di prova del presupposto territoriale e legittimità del recupero dell’imposta.

Il Fatto

Una società contribuente emetteva fatture senza addebito di imposta, qualificando le operazioni come cessioni intracomunitarie. All’esito di verifica, l’Amministrazione finanziaria recuperava l’Iva 2011 mediante avviso di accertamento, rilevando l’assenza di documentazione attestante l’effettivo trasferimento della merce in altro Stato membro.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e riconosceva la legittimità del recupero, per essere i documenti prodotti inidonei a dimostrare il presupposto territoriale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 del d.l. n. 331/93 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso la sufficienza, ai fini probatori, della dichiarazione scritta del cessionario attestante la ricezione della merce, unitamente alla fattura di vendita, al modello Intrastat e al pagamento dei beni. Secondo la ricorrente, nelle cessioni franco fabbrica la prova del trasporto poteva essere data con qualsiasi documento idoneo.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per non aver colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il giudice di appello non aveva affatto statuito che una dichiarazione del cessionario fosse, in sé, insufficiente a provare il trasporto e ad applicare il regime di non imponibilità.

La Commissione tributaria regionale si era limitata a riscontrare, in concreto, la mancata valenza probatoria dei documenti prodotti: si trattava di fatture con allegate certificazioni di ricezione della merce, prive di alcun riferimento certo con le fatture medesime. Da qui la conclusione che tali documenti fossero inidonei a dimostrare il presupposto territoriale, in assenza di ulteriore documentazione.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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