Proroga al lunedì del termine di opposizione scadente di sabato (Cass. civ. Sez. I n. 9356 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, prevista dall’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., si applica anche al termine per l’opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero. Ne consegue che il ricorso depositato il lunedì successivo è tempestivo, dovendosi considerare il termine finale differito di diritto. Il principio opera ogni qualvolta venga in rilievo un termine processuale d’impugnazione, indipendentemente dalla forma del giudizio. Il giudice di merito che dichiari l’inammissibilità per tardività senza applicare la proroga viola la norma processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, notificato il 3.11.2022, depositando il ricorso il 5.12.2022. Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ravvisando la scadenza del termine di trenta giorni alla data del 3.12.2022, caduta di sabato.
Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione delle norme sul computo del termine, per avere il giudice di pace ritenuto tardivo un ricorso depositato nel giorno in cui il termine finale, caduto di sabato, veniva a prorogarsi al lunedì successivo.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando l’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., il Collegio osserva che la proroga dei termini processuali scadenti nella giornata di sabato opera anche per il termine di costituzione in appello. La soluzione è sostenuta dai precedenti Cass. n. 21925 del 2021, Cass. n. 17280 del 2023 e Cass. n. 23375 del 2016, che il provvedimento richiama a conferma dell’indirizzo.
Tale principio è applicabile anche al caso concreto, venendo in rilievo un termine processuale d’impugnazione. Poiché il provvedimento era stato notificato il 3.11.2022, il termine di trenta giorni per l’opposizione scadeva il 5.12.2022, data di deposito del ricorso, proprio in ragione della proroga dell’ultimo giorno caduto di sabato 3.12.2022.
Gli altri tre motivi — concernenti la nullità del decreto per effetto della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, l’illegittimità del diniego del permesso di soggiorno e il pericolo di lesione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio — restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, con rinvio al Giudice di pace di Roma anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.