Proroga ex lege dei rapporti di collaborazione della struttura tecnica di missione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22717 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga al 31 dicembre 2015 dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere, prevista dall’art. 1, comma 257, legge n. 190/2014, va interpretata in coerenza con la finalità dichiarata dalla norma, che è quella di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 d.lgs. n. 163/2006. A tal fine il dato letterale, che menziona i rapporti “in essere” alla data di entrata in vigore della legge, non può essere letto in modo isolato, dovendosi attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale. È inammissibile, per carenza di interesse, il motivo di ricorso che censuri un passaggio argomentativo svolto ad abundantiam, non costituendo esso ratio decidendi e non spiegando alcuna influenza sul dispositivo.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione alle esigenze della struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 d.lgs. n. 163/2006. Il contratto era scaduto il 31 dicembre 2014. La lavoratrice ha agito per il pagamento dei compensi maturati per il periodo dal giugno 2015 al 31 dicembre 2015, sostenendo che il rapporto fosse stato prorogato ex lege dall’art. 1, comma 257, legge n. 190/2014. L’amministrazione, invece, con nota del 10 giugno 2015, aveva disposto la cessazione del rapporto, ritenendo la norma inapplicabile.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame del Ministero, ha riformato la decisione, distinguendo i periodi: per il primo semestre 2015 il diritto alla retribuzione è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.; per il periodo successivo, invece, ha escluso che fosse stata prestata attività lavorativa e ha ritenuto non applicabile la proroga, perché alla data di entrata in vigore della legge i contratti erano già cessati. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili. Essi censuravano un mero passaggio argomentativo della sentenza impugnata, svolto ad abundantiam, e non l’effettiva ratio decidendi, fondata invece sul tenore letterale della norma. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il motivo che censuri un’argomentazione improduttiva di effetti giuridici, perché la sua impugnazione è priva di interesse. Per la stessa ragione è stata esclusa la configurabilità della violazione di giudicato lamentata nel primo mezzo.

Il quarto motivo è stato invece accolto. La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma 257, legge n. 190/2014, che conferma fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge, al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione.

La Corte muove dal dato testuale, che parla di “rapporti” e non di “contratti”, per approdare a un’opzione ermeneutica idonea a soddisfare la finalità di continuità dell’attività della struttura. Il collegio valorizza il complessivo periodo normativo, che rende palese l’esigenza sottesa alla proroga, e attribuisce rilievo prevalente alla mens legis rispetto al criterio letterale, che da solo non supera l’ambiguità della disposizione.

La Corte dà continuità a un proprio precedente e richiama la relativa motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il quinto motivo, prospettante l’omesso esame di un fatto decisivo, resta assorbito.

La sentenza è stata quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame attenendosi al principio enunciato e provveda anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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