Opposizione a estratto di ruolo inammissibile fuori dalle ipotesi tipizzate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3290 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’estratto di ruolo è ammissibile, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Al di fuori di tali ipotesi l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse, quale condizione dell’azione. La verifica dell’interesse va compiuta al momento della decisione, tenendo conto della sopravvenienza normativa. La questione di legittimità costituzionale della disciplina è stata ritenuta non fondata, restando nella discrezionalità del legislatore l’individuazione dei casi di tutela giurisdizionale anticipata.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione avverso cartelle esattoriali e avvisi di addebito dell’Inps, riportati in estratti di ruolo emessi dall’agente della riscossione, deducendone la mancata notifica. L’azione di primo grado era nata come impugnativa dell’estratto di ruolo, dal quale la ricorrente aveva appreso dell’esistenza di cartelle e avvisi mai notificati.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato il rigetto, ritenendo valide le notifiche e generico il disconoscimento. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra violazione della disciplina sulle notifiche a mezzo posta, nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’Inps e l’agente della riscossione hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, dichiarandoli inammissibili per carenza di interesse. Il giudice di legittimità ha rilevato che l’azione era diretta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo, in assenza di successivi atti di esecuzione posti in essere dall’Inps.
Il Collegio ha richiamato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021, che consente la diretta impugnazione dell’estratto di ruolo insieme alla cartella esattoriale — cui è equiparato l’avviso di addebito ai sensi dell’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 — solo nelle tre ipotesi tipizzate ivi previste.
La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui la norma si applica anche ai debiti previdenziali; fuori dalle tre ipotesi l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; trattandosi di condizione dell’azione, la verifica va compiuta al momento della sentenza, con rilevanza della sopravvenienza normativa.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 190 del 2023, ha riconosciuto la legittimità della disciplina, ravvisando nella discrezionalità del legislatore l’individuazione dei casi di tutela anticipata meritevoli, pur auspicando un intervento volto a rimediare alla vulnerabilità del sistema della riscossione.
Non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi, i motivi sono stati dichiarati inammissibili. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio di merito. Le spese di legittimità sono state compensate in ragione della sopravvenienza normativa e giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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