Contratto a progetto: specificità del progetto e inquadramento del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9471 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto a progetto, il combinato disposto degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 vieta il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di essi, al fine di arginare l’abuso della figura. Il progetto deve risultare specifico, con indicazione di un contenuto caratterizzante, essere gestito autonomamente dal collaboratore e tendere a un risultato concretamente distinguibile dall’ordinaria attività aziendale, non potendo consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. La verifica di conformità del progetto a tali requisiti è demandata al giudice di merito. In tema di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico-giuridico diretto alla sua determinazione si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini; la mancata osservanza di tale sequenza configura il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per errata applicazione dell’art. 2103 c.c.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra ANAS S.p.A. e un lavoratore di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 4.6.2012, con inquadramento nell’Area operativa, posizione organizzativa B). Il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione sull’assenza di specificità del progetto indicato nel primo dei contratti ex art. 62 d.lgs. n. 276/2003 stipulati tra le parti, convertendo il rapporto in lavoro subordinato. La società ha proposto ricorso per cassazione; il lavoratore ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato infondato l’unico motivo del ricorso principale, con cui ANAS S.p.A. censurava la sentenza per violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276/2003. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il senso complessivo delle disposizioni contenute negli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003 si ricava dall’art. 61, comma 1, che richiede la riconducibilità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di essi, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
La Corte ha precisato che il progetto, pur non dovendo inerire ad attività eccezionale, originale o diversa da quella ordinaria del datore, deve essere specifico, con un contenuto caratterizzante che ne delimiti con chiarezza oggetto e portata, e deve tendere a un risultato concretamente distinguibile dall’ordinaria attività aziendale. Il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, né nella previsione di prestazioni coincidenti con l’ordinaria attività aziendale.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva constatato che il primo contratto riportava null’altro che la descrizione generica delle prestazioni richieste al lavoratore, senza possibilità di desumere un progetto specifico o un risultato compiutamente individuabile. La società ricorrente, rispetto a tale valutazione, si era limitata a una rilettura del contratto in chiave contrappositiva, intrinsecamente inidonea a dimostrare l’errore del giudice di merito. Le residue deduzioni difensive sono state dichiarate inammissibili in quanto volte a sollecitare un diverso apprezzamento di aspetti fattuali.
Quanto al ricorso incidentale non condizionato, la Corte ha accolto il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2103 c.c., ritenendo che la sentenza impugnata non avesse rispettato il procedimento trifasico richiesto per la determinazione dell’inquadramento del lavoratore. Risultava, in particolare, deficitario il momento della ricognizione delle declaratorie contrattuali concernenti l’inquadramento reclamato e quello attribuito, mancando ogni indicazione sugli elementi che differenziano tali declaratorie. Il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili.
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Nota della Redazione
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