Opposizione alla CTU: il giudice deve valutare anche le mere difformità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20986 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, disciplinato dall’art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., il giudice è investito del compito di accertare e valutare con pienezza di cognizione i fatti storici inerenti al requisito sanitario. Egli non può esimersi dal ponderare le risultanze dell’elaborato peritale e le critiche mosse dalle parti, comprese le mere difformità di valutazione della condizione sanitaria, e dall’esporre le ragioni del convincimento raggiunto all’esito di tale valutazione comparativa. Resta nella discrezionalità insindacabile del giudice soltanto la decisione se procedere o meno alla rinnovazione della consulenza. Ove la consulenza sia stata rinnovata, il giudice non può considerare tamquam non esset il nuovo elaborato e recepire quello originario senza alcun raffronto tra i due.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ. per ottenere l’accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dell’handicap grave. Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda, rilevando che la parte si era limitata a prospettare semplici difformità rispetto alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio designato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L’INPS ha resistito con controriscorso, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità logica il secondo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. Il Tribunale aveva disatteso, senza motivazione, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nella fase di merito, giunta a conclusioni opposte.
Il ragionamento del giudice di merito muove dall’assunto che il sindacato sulla consulenza sia equiparabile a quello della Cassazione sulle sentenze di merito, con preclusione per il giudice di esaminare le valutazioni mediche del consulente. La Corte giudica non conforme a diritto tale opzione ermeneutica, che traspone le categorie del giudizio di cassazione a un procedimento di merito diverso nella finalità e nella struttura (Cass., sez. lav., 29 giugno 2025, n. 17444).
Al giudice investito del ricorso ex art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ. è demandato il compito di accertare e valutare con pienezza di cognizione i fatti inerenti al requisito sanitario (Cass., sez. lav., 18 marzo 2025, n. 7264). Egli non può dunque esimersi dal ponderare le risultanze peritali e le critiche delle parti, né dall’esporre le ragioni del proprio convincimento.
Il giudizio di opposizione si prefigge di vagliare la fondatezza dei motivi di contestazione, che per loro natura si traducono nel dissenso verso l’operato del consulente. È pertanto ininfluente che le critiche evidenzino affermazioni scientificamente errate, deficienze diagnostiche o mere difformità valutative, poiché il giudice è chiamato a misurarsi con tutte. Resta discrezionale soltanto la scelta se rinnovare la consulenza.
Tale premessa risulta ancor più eccentrica nella vicenda concreta, dove il Tribunale aveva rinnovato la consulenza proprio per approfondire le critiche al primo elaborato. L’erroneo inquadramento ha inficiato la tenuta logica del ragionamento: il giudice ha considerato irrilevante la consulenza rinnovata e ha recepito le conclusioni dell’originaria, senza alcun ragguaglio sulla preferenza accordata e senza il necessario raffronto tra i due elaborati.
L’accoglimento del secondo motivo, concernente un profilo pregiudiziale, assorbe le restanti censure. La causa è rinviata al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.