Termine decadenziale e verifica di VIA: onere di accertamento del giudice (Cass. Sez. Un. n. 3760 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato da una legge regionale per la presentazione della denuncia e della perizia giurata delle opere esistenti non autorizzate, non espressamente qualificato come perentorio, non determina la decadenza dal diritto di procedere alla tardiva regolarizzazione, salva la diversa sanzione espressamente comminata. Nel procedimento di sanatoria disciplinato dalla legge Reg. Lombardia n. 8/1998 non è previsto il necessario coinvolgimento preventivo dei Comuni interessati, e la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 non è dovuta ai Comuni che non siano diretti destinatari nè soggetti che per legge debbano intervenire. L’omessa comunicazione non comporta annullamento del provvedimento vincolato quando il giudice accerta che l’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il giudice che riconosce la novazione del termine decadenziale per la presentazione del progetto esecutivo deve accertare se l’adempimento sia stato compiuto entro il nuovo termine.

Il Fatto

Nel 2016 il Consorzio di Bonifica presentava alla Regione Lombardia l’istanza di sanatoria di una traversa fluviale sul fiume Serio, nel tratto compreso nel territorio di due Comuni, e la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto di impianto idroelettrico. La Regione concedeva la sanatoria con decreto dirigenziale e, con separato decreto, escludeva l’impianto dalla procedura di VIA.

I due Comuni impugnavano i decreti davanti al TSAP, che dapprima dichiarava la propria giurisdizione con sentenza parziale e poi rigettava il ricorso nel merito. Proponevano quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dal Consorzio e dalla Regione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la decisione del TSAP per aver escluso la natura perentoria del termine trimestrale di denuncia delle opere esistenti. Le Sezioni Unite, disattesa un’eccezione di inammissibilità per genericità, hanno ribadito che un termine è perentorio solo quando la legge, o l’autorità autorizzata, prevede una decadenza al suo spirare. La legge Reg. Lombardia n. 8/1998 stabilisce termini per la presentazione delle istanze, ma non collega alla loro inosservanza la caducazione del diritto di regolarizzazione; l’art. 14 prevede solo una sanzione pecuniaria, confermando che l’attenzione del legislatore regionale si è fermata su conseguenze sanzionatorie.

Il secondo e il terzo motivo, relativi alla verifica di VIA e alla comunicazione di avvio del procedimento, sono stati dichiarati inammissibili o infondati. Il TSAP aveva ritenuto che la pronuncia positiva di compatibilità ambientale ricomprendesse anche la traversa antica, e la Corte ha qualificato la doglianza come censura alla motivazione e all’interpretazione degli atti procedimentali. Quanto al procedimento di sanatoria, la Corte ha escluso che i Comuni rientrino tra i diretti destinatari o tra i soggetti che per legge devono intervenire; la doglianza sulla loro controinteressatezza era generica, poichè nessun pregiudizio era stato allegato.

Il quarto motivo è stato parimenti respinto. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 20680 del 2018, ha confermato che l’annullabilità del provvedimento per omessa comunicazione di avvio è esclusa quanto agli atti vincolati se l’intervento dei soggetti sarebbe stato inidoneo, e quanto agli atti non vincolati se la P.A. prova che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il TSAP aveva accertato che l’area non presentava pregio naturalistico particolare e che le osservazioni dei Comuni erano state considerate.

L’accoglimento ha riguardato il quinto motivo. Il disciplinare del 2014 prevedeva, a pena di decadenza, la presentazione dei progetti esecutivi entro dodici mesi dal decreto di concessione; il disciplinare integrativo del 2015 aveva novato il termine, mantenendo la medesima sanzione. Il TSAP si era fermato al riscontro della novazione, senza accertare se l’adempimento fosse avvenuto entro il nuovo termine. Poichè il decreto impugnato indicava la concessione in data 15 giugno 2015 e la richiesta di verifica di VIA in data 10 ottobre 2016, la Corte ha cassato con rinvio al TSAP in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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